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Congedo di paternità, permessi anche durante la maternità: novità dall’INPS
martedì 19 novembre 2019, di
Il congedo di paternità è fruibile in concomitanza dell’indennità di maternità, ma a una condizione, cioè che la lavoratrice madre sia autonoma e non dipendente.
Si modifica così l’orientamento dell’INPS in merito a permessi e riposi giornalieri in favore del padre lavoratore di cui all’art. 40 del D.Lgs. n. 151/2001 (T.U. sulla maternità e paternità).
Tale norma, si ricorda, permette ai padri lavoratori dipendenti di usufruire dei periodi di riposo giornalieri concessi alla madre, nelle seguenti fattispecie:
- nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
- in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
- nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
- in caso di morte o di grave infermità della madre.
Dunque, con la Circolare INPS n. 140 del 18 novembre 2019, alla luce anche della recente giurisprudenza, è stato recepito il principio secondo cui l’utilizzo da parte del padre lavoratore dipendente dei predetti riposi giornalieri, non è alternativo alla fruizione dell’indennità di maternità della madre lavoratrice autonoma.
Le nuove indicazioni si applicano alle domande pervenute e non ancora definite e, a richiesta dell’interessato, anche agli eventi pregressi per i quali non siano trascorsi i termini di prescrizione ovvero per i quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.
Permessi paternità, cosa sono i periodi di riposo
Come noto, l’art. 39 del D.Lgs. n. 151/2001 prevede che il datore di lavoro debba consentire alle lavoratrici madri di godere, durante il primo anno di vita del bambino, di due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata.
Il riposo si limita a un solo periodo qualora l’orario giornaliero di lavoro sia inferiore a sei ore.
I periodi di riposo, in particolare, hanno la durata di un’ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall’azienda.
Diversamente, i periodi di riposo sono di mezz’ora ciascuno quando la lavoratrice fruisce dell’asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
In casi particolari – elencati in premessa – il padre può usufruire di tali permessi in alternativa alla madre.
Congedo di paternità, cambiano le regole
Finora la regola generale era che l’istituto del periodo di riposo, di cui all’art. 39 del T.U. sulla maternità e paternità, fosse fruibile esclusivamente in alternativa alla madre.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22177 del 12 settembre 2018, ha affermato un principio importante:
- se la madre lavoratrice è autonoma, il padre lavoratore dipendente può fruire dei riposi di cui all’articolo 40 del D.lgs n. 151/2001 dalla nascita o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali o internazionali del minore, a prescindere dalla fruizione dell’indennità di maternità della madre lavoratrice autonoma.
Sul punto, gli ermellini hanno affermato che, potendo entrambi i genitori lavorare subito dopo l’evento della maternità, risulta maggiormente funzionale affidare agli stessi genitori la facoltà di organizzarsi nel godimento dei benefici previsti. Ciò al fine di una gestione familiare e lavorativa meglio rispondente alle esigenze di tutela del complessivo assetto di interessi perseguito dalla normativa.
Permessi paternità, quando è incompatibile con la madre lavoratrice
Tuttavia, precisa l’INPS nel documento di prassi in commento, permangono le seguenti indicazioni in materia di incompatibilità:
- il padre lavoratore dipendente non può fruire dei riposi giornalieri nel periodo in cui la madre lavoratrice autonoma si trovi in congedo parentale;
- il padre lavoratore dipendente non ha diritto alle ore che l’art. 41 del citato D.Lgs. n. 151/2001 riconosce al padre, in caso di parto plurimo, come “aggiuntive” rispetto alle ore previste dall’art. 39 del medesimo decreto legislativo (vale a dire quelle fruibili dalla madre), per l’evidente impossibilità di “aggiungere” ore quando la madre non ha diritto ai riposi giornalieri.