Congedo matrimoniale agricoltura: quanti giorni spettano, le regole da seguire

Claudio Garau

22 Aprile 2022 - 15:43

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Il congedo matrimoniale nell’ambito del lavoro agricolo è garantito da una norma scritta, contenuta nel CCNL operai agricoli e florovivaisti. Ecco cosa dice e che cosa è garantito al lavoratore.

Congedo matrimoniale agricoltura: quanti giorni spettano, le regole da seguire

Come è ben noto, i contratti collettivi nazionali di lavoro rappresentano le fonti normative con le quali i sindacati e le associazioni dei datori di lavoro indicano - in maniera concorde - le regole riguardanti il rapporto di lavoro. Dette disposizioni incluse nel CCNL si applicano al settore a cui il contratto si riferisce.

Ogni CCNL, nell’ambito della cd. gerarchia delle fonti, è da considerarsi sempre situato ad un livello inferiore rispetto alla legge e ad un livello superiore rispetto alla contrattazione individuale di lavoro. Per questi motivi, non bisogna sorprendersi nel notare che il testo in oggetto ha un ruolo chiave nel definire le dinamiche dei rapporti di lavoro del relativo comparto.

Ebbene, finalità di questo articolo è vedere da vicino come funziona il congedo matrimoniale agricoltura, quanti giorni spettano e quali sono dunque le regole da rispettare nell’ambito di un rapporto di lavoro. Per capire come funziona dunque non potremo non fare riferimento al CCNL operai agricoli e florovivaisti.

Prima di proseguire, rimarchiamo però che se è vero che il “presente contratto, che sostituisce in ogni sua parte quello stipulato il 22 ottobre 2014 e contestualmente sottoscritto dalle medesime parti contraenti, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste, ha durata quadriennale e decorre dal 1° gennaio 2018 e scade il 31 dicembre 2021” (art. 3 del CCNL), è però altresì vero che al comma finale dell’identico articolo, parte datoriale e parte sindacale hanno voluto specificare che il testo in oggetto manterrà la sua efficacia fino all’entrata in vigore del nuovo testo.

Congedo matrimoniale agricoltura: il contesto di riferimento

Tra poco vedremo che cosa dice il CCNL operai agricoli e florovivaisti in merito al congedo matrimoniale, ed intanto spendiamo qualche parola sull’istituto in esame. Tra i vari benefici concessi al lavoratore - nel quadro delle norme del diritto del lavoro - vi è il citato congedo matrimoniale, ovvero la possibilità per le coppie appena sposate di avvalersi di 15 giorni di interruzione dell’attività di lavoro.

Detto periodo di tempo solitamente è usato per fare il viaggio di nozze. In linea generale, il beneficio in oggetto è utilizzabile da parte di ambo i componenti della coppia, a patto che vi siano le condizioni necessarie ad accedervi.

Nella prassi il congedo matrimoniale non comporta alcun svantaggio per il lavoratore, in quanto:

  • la pausa consente ovviamente di conservare il posto di lavoro;
  • e, al contempo, è retribuita proprio come se il lavoratore e la lavoratrice si fossero recati sul luogo di lavoro, per svolgere le mansioni di cui al contratto.

Piuttosto sarà il datore di lavoro a dover fronteggiare l’assenza del lavoratore, adottando tutti gli accorgimenti utili a salvaguardare la produzione e il complesso delle attività aziendali. Inoltre, a questo particolare congedo possono accedere tutti i lavoratori subordinati che scelgono di sposarsi, domandando esplicitamente una pausa all’azienda per la quale lavorano.

Congedo matrimoniale agricoltura, matrimonio civile e religioso: le differenze

In linea generale, ricordiamo che si tratta di facoltà e non di obbligo, perciò l’interessato o l’interessata possono anche decidere di rinunciare a detto tipo di beneficio. Non solo. Il congedo matrimoniale è da ritenersi valido in ipotesi di matrimonio civile, e non rileva se il lavoratore domanda il congedo matrimoniale per prime o seconde nozze. Basta che vi sia un matrimonio civile per aver diritto di accesso ai giorni di congedo retribuiti. Tra poco vedremo quanto previsto nel CCNL operai agricoli e florovivaisti.

Alla luce di ciò, il congedo matrimoniale è direttamente collegato ad un matrimonio civile, mentre non è da ritenersi applicabile nelle circostanze nelle quali l’unione sia soltanto di tipo religioso. Ovviamente quanto appena detto vale anche per il CCNL che qui interessa.

Nessun dubbio insomma: per ottenere il congedo matrimoniale dunque è essenziale il matrimonio civile, e ciò conferma che anche nell’unione fra persone dello stesso sesso è possibile conseguire per ognuno il beneficio del congedo matrimoniale.

Congedo matrimoniale agricoltura: le tempistiche per richiederlo

La prassi in tema di rapporti di lavoro implica che per chiedere il congedo matrimoniale, il lavoratore deve presentare domanda ad hoc al proprio datore di lavoro almeno 6 giorni prima del matrimonio - dando dunque un congruo preavviso.

Comunque è da ritenersi preferibile chiedere questo beneficio con molti più giorni di anticipo, al fine di non creare difficoltà al datore ed anzi venir incontro alle esigenze organizzative aziendali. Si tratta di considerazioni che valgono ovviamente anche per il CCNL agricoli e florovivaisti. Inoltre, per prassi è necessario chiedere il congedo entro il limite di 30 giorni dalla data del matrimonio. Tuttavia, non possiamo dimenticare che negli ultimi anni la giurisprudenza è intervenuta a riguardo con varie sentenze le quali hanno indicato diversamente, non fissando così un limite ben preciso.

In linea generale, tutti i lavoratori possono potenzialmente richiederlo ed ottenerlo, in quanto ogni contratto collettivo nazionale di lavoro lo prevede in una espressa norma scritta. Aggiungiamo che il lavoratore deve aver iniziato a lavorare da un certo lasso di tempo, in quanto detto beneficio non può essere ottenuto dai neo-assunti. In altre parole, non possono avvalersi del congedo matrimoniale i lavoratori assunti da meno di una settimana e quelli ancora in prova.

Congedo matrimoniale: il CCNL operai agricoli e florovivaisti sul punto

Sopra abbiamo detto che il periodo del congedo matrimoniale è comunque pagato e il lavoratore - assentandosi - non perde nulla a livello economico. Tuttavia nell’ambito del lavoro agricolo, non si applicano le regole del cd. assegno per congedo matrimoniale. Esso è una vera e propria prestazione previdenziale - così come specificato dall’Inps, vale a dire l’istituto tenuto ad erogarla. Detto assegno si applica ad alcune tipologie di lavoratori e di fatto è un assegno sostitutivo rispetto alla retribuzione che altrimenti sarebbe versata dal datore di lavoro.

Il menzionato assegno non raggiunge il 100% della retribuzione. In molti casi, comunque, interviene il CCNL di riferimento, stabilendo che la rimanente parte debba essere a carico del datore di lavoro.

Ebbene, in base alle norme vigenti, ricordiamo che sono esclusi dall’insieme dei destinatari dell’assegno per congedo matrimoniale proprio i lavoratori dell’ambito agricolo. Tuttavia come ora diremo, ciò non significa che il lavoratore o la lavoratrice che si assenta dal lavoro, non possa conseguire comunque un trattamento economico. Infatti il CCNL operai agricoli e florovivaisti - in tema di congedo matrimoniale - all’art. 38 dispone quanto segue:

“In caso di matrimonio l’operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni”.

Come appena indicato, il congedo matrimoniale ha una durata di 15 giorni di calendario - per il conteggio occorre contare anche il weekend ed eventuali altri giorni non lavorativi. Essi debbono peraltro essere fruiti in maniera consecutiva in quanto non è possibile suddividerli.

Non vi sono particolari dubbi a riguardo: si conferma la regola per cui tutti i contratti collettivi di lavoro prevedono per il lavoratore un periodo retribuito con astensione dal lavoro in occasione del matrimonio. Infatti come abbiamo appena visto con il citato articolo, per i dipendenti in ogni caso interviene il contratto di categoria, che dispone in merito tramite una norma di tutela dei diritti del lavoratore e della lavoratrice.

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