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Ecobonus: sì alla cessione al genitore finanziatore se chi paga è incapiente
martedì 23 luglio 2019, di
L’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in materia di Ecobonus e cessione del credito d’imposta a un soggetto privato tramite la risposta all’interpello n. 298 del 22 luglio.
Nella risposta l’Ade chiarisce che la cessione del credito di imposta a un privato può avvenire solo se il contribuente che ha sostenuto le spese dimostra di essere stato in condizioni di incapienza l’anno precedente al sostentamento dei costi per i lavori di riqualificazione energetica della sua abitazione e che non possa usufruire della detrazione.
Nel caso specifico, l’istante precisa di essere un contribuente no-tax area e che per sostenere i lavori di riqualificazione energetica della sua abitazione ha ricevuto l’aiuto economico dei genitori tramite bonifico.
Inoltre, i lavori di riqualificazione energetica sono stati pagati dall’istante sempre tramite bonifico. Tutti i pagamenti sono tracciabili ma il suo conte corrente, quindi, risulta parecchio movimentato.
La controversia ha motivo di esistere in quanto la normativa di riferimento è generica nei confronti dei soggetti privati diversi dai fornitori non collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
Cessione Ecobonus 2019 a soggetto privato solo se chi paga è incapiente
L’istante chiede se nel suo caso è possibile cedere al genitore che lo aiuta a finanziare i lavori di riqualificazione energetica della sua abitazione, il padre, il credito d’imposta corrispondente alle detrazioni cui avrebbe diritto.
In questo modo il padre verrebbe considerato prestatore come un altro soggetto privato collegato al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
Nel formulare la sua soluzione, l’istante fa riferimento alla guida “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico” dell’Agenzia delle Entrate, per la quale:
“Per quanto concerne (…) i soggetti a favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito, si tratta dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili o altri soggetti privati. Per “altri soggetti privati” devono intendersi, oltre alle persone fisiche, anche i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, anche in forma associata (società ed enti). Questi soggetti, diversi dai fornitori, devono comunque essere collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione”.
L’istante ritiene quindi di poter cedere al padre l’ammontare delle somme detraibili che gli spetterebbero per l’Ecobonus 2019, ma di cui non può usufruire in quanto contribuente incapiente.
Con incapienza è possibile la cessione dell’ecobonus 2019 al genitore finanziatore
L’Agenzia delle Entrate con la risposta n.298 del 22 luglio chiarisce che poiché chi ha sostenuto le spese per la riqualificazione energetica dell’abitazione ricade nella cosiddetta “no-tax area” per l’anno precedente ai lavori, è possibile cedere il credito corrispondente in favore di un soggetto privato, facendo riferimento alla legge numero 205 del 27 dicembre 2017.
Anche se la normativa risulta generica in riferimento ai “soggetti privati” diversi dai fornitori non collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione, la cessione del credito d’imposta è possibile nei confronti del genitore finanziatore in quanto nell’anno precedente l’istante è stato possessore di redditi esclusi dall’imposizione ai fini dell’IRPEF o per espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni.
La cessione, corrispondente alla detrazione, è quindi consentita al genitore, che rientra tra gli altri “soggetti privati” diversi dai fornitori.
Inoltre, l’Ade sottolinea che l’istante può utilizzare il credito ricevuto solo in compensazione presentando il modello di versamento F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
In allegato la risposta 298 del 22 luglio dell’Agenzia delle Entrate.