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Bonus prima casa: che succede se il costruttore ritarda la consegna?

mercoledì 24 gennaio 2018, di Guendalina Grossi

Bonus prima casa: che succede se il costruttore è in ritardo con la consegna?

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 1588/18, ha stabilito che per non perdere l’agevolazione l’acquirente, nel caso in cui il costruttore o il venditore ritardi la consegna dell’immobile, può trasferire la residenza entro il termine di legge presso un altro indirizzo.

La legge italiana subordina il riconoscimento del bonus alla circostanza che la residenza sia trasferita, nel termine di diciotto mesi, nel Comune in cui è ubicato l’immobile e non necessariamente nell’abitazione acquistata.

L’Ordinanza della Corte di Cassazione arriva in seguito al ricorso dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di due coniugi ai quali era stato revocato il bonus prima casa, che sono riusciti poi ad ottenere nuovamente grazie all’intervento della Commissione Tributaria del Veneto.

Vediamo di seguito cosa ha stabilito la Cassazione e cosa fare per non perdere il bonus prima casa nelle situazioni di ritardo nella consegna da parte del costruttore.

Bonus prima casa negato per ritardo nella consegna. Il ricorso dei coniugi

La vicenda riguarda due coniugi ai quali era stato revocato il bonus prima casa per aver trasferito la residenza con un ritardo di cinque mesi rispetto al termine fissato dalla legge.

I coniugi hanno deciso dunque di fare ricorso, sostenendo che il trasferimento della residenza non era potuto avvenire nei tempi stabiliti dalla legge per cause di forza maggiore, ovvero per il ritardo da parte dell’impresa costruttrice nella consegna dell’immobile.

La Commissione Tributaria del Veneto ha accolto il ricorso dei coniugi riconoscendo le cause di forza maggiore che avevano impedito alla coppia di effettuare il trasferimento della residenza.

L’Agenzia delle Entrate ha deciso di proporre ricorso alla Suprema Corte poiché sosteneva che il fatto che l’impresa costruttrice avesse ritardato la consegna dell’immobile non poteva rientrare nelle cause di forza maggiore e che quindi ai due coniugi non spettava il bonus prima casa.

La decisione della Corte di Cassazione

La Sesta Sezione Civile - T della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1588/18 pubblicata il 23 gennaio 2018 ha ritenuto giusto il ragionamento dell’Agenzia delle Entrate e ha deciso di accogliere il suo ricorso annullando così la sentenza della C.T.R del Veneto che aveva dato ragione ai due coniugi.

La Cassazione afferma infatti che:

ha errato la C.T.R. a riconoscere l’esimente della forza maggiore nel ritardo nei lavori di costruzione e nelle lungaggini burocratiche, non integrando tali situazioni le caratteristiche della forza maggiore”.

La Corte inoltre nell’ordinanza precisa che per forza maggiore deve intendersi “un evento non prevedibile, che sopraggiunge inaspettato e sovrastante la volontà del contribuente di "abitare" nella prima casa entro il termine suddetto.”

Infine la Corte Suprema ha affermato che:

in tema di benefici fiscali per l’acquisto della "prima casa", la circostanza che l’acquirente non abbia potuto trasferire la residenza nell’immobile per il mancato rilascio da parte del conduttore, nonostante la tempestiva comunicazione della disdetta, non costituisce causa di forza maggiore.

Per ulteriori informazioni i lettori possono consultare l’ordinanza n. 1588/18 della Corte di Cassazione pubblicata il 23 gennaio 2018 allegata di seguito.

Ordinanza n. 1588/18 della Corte di Cassazione
Ecco l’ordinanza della Corte di Cassazione che stabilisce che il bonus prima casa può decadere nel caso in cui il costruttore ritardi la consegna dell’immobile

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