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Bonus baby sitter e congedi parentali, quando sono cumulabili? Novità INPS

giovedì 18 giugno 2020, di Rosaria Imparato

Bonus baby sitter e congedi parentali, quando sono cumulabili? Dall’INPS arrivano importanti novità per i genitori, anche vista l’apertura dei centri estivi in quasi tutte le città italiane.

Nella circolare n. 73 del 17 giugno 2020 l’INPS chiarisce che c’è la possibilità di fruire di entrambe le agevolazioni, ma ci sono delle condizioni specifiche da rispettare.

I congedi parentali e il bonus baby sitter, insieme a quello per i centri estivi, diventano dunque parzialmente cumulabili: vediamo in cosa consiste il (seppur ridotto) dietrofront dell’INPS.

Bonus baby sitter e congedi parentali, quando sono cumulabili? Novità INPS

Bonus baby sitter e congedi parentali diventano cumulabili solo in determinate condizioni, e l’INPS lo spiega nella circolare n. 73 del 17 giugno 2020.

Circolare INPS n. 73 del 17 giugno 2020
Articolo 72 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella G.U. n. 128 del 20 maggio 2020 (S.O. n. 21), rubricato “Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti”; disciplina del bonus per servizi di baby-sitting e per l’iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativiper l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, aicentri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi oinnovativi per la prima infanzia.

In base alle novità del decreto Rilancio, i genitori dovranno effettuare una nuova richiesta sia per ottenere il voucher baby sitting e centri estivi.

Per le nuove domande vanno tenute in considerazione tre diverse condizioni di partenza:

  • se il genitore non ha richiesto il congedo Covid;
  • se ne ha fatto richiesta per un periodo fino a 15 giorni;
  • se è stato autorizzato per un periodo oltre i 15 giorni, ovvero ha richiesto il congedo straordinario.

Nel primo caso, cioè se il genitore non ha fatto richiesta per il congedo Covid (quello del decreto Cura Italia) ha diritto al bonus baby sitter nella sua totalità, quindi, in base alle categorie di appartenza, fino a 1.200 o 2.000 euro.

Fino a qui niente di nuovo, visto che l’alternatività delle due misure è stata più volte ribadita. La novità c’è per chi ha richiesto il congedo parentale senza superare i 15 giorni: vediamo in che modo.

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Bonus baby sitter e congedi parentali: cumulabilità parziale in un solo caso

La novità della circolare INPS in commento riguarda i genitori che hanno richiesto il congedo parentale, ma senza superare la durata di 15 giorni.

In questo caso infatti, e solo per questa categoria, si potrà richiedere il bonus baby sitter per un importo pari a 600 o 1.000 euro, in base alla categoria di appartenenza (ricordiamo infatti che gli appartenenti alle forze dell’ordine e chi lavora nella sanità ha diritto al voucher con un importo maggiorato), o il bonus centri estivi.

Inoltre, gli appartenenti a questa categoria possono comunque decidere di chiedere i giorni residui di congedo, quelli previsti dal decreto Rilancio.

È confermato dunque il principio di alternatività, perché chi invece ha gà richiesto gli altri 15 giorni di congedo straordinario non può richiedere né il voucher baby sitter né il bonus centri estivi.

Inoltre, specifica l’INPS nella circolare n. 73, che non è possibile rinunciare ai periodi di congedo Covid effettivamente fruiti, così come non si può richiedere la conversione in congedo Covid dei permessi parentali già usati.

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Bonus baby sitter anche in smart working, ferie e congedo di maternità

Infine, la circolare ricorda i casi di incompatibilità del bonus baby sitter:

  • se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore;
  • se l’altro genitore usufruisce di strumenti di sostegno al reddito come Naspi o cassa integrazione, ordinaria straordinaria o in deroga.

In particolare, in caso di genitori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, l’incompatibilità opera solo nei casi e limitatamente ai giorni di sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata.

Invece, nel caso in cui il genitore sia beneficiario di un trattamento di integrazione salariale per riduzione di orario di lavoro, quindi continua a dover prestare la propria attività lavorativa, seppur ad orario ridotto, l’altro genitore è ammesso alla fruizione dei bonus.

Infine, i bonus spettano anche in caso sia il richiedente che l’altro genitore lavorino in smart working, siano in ferie o in caso di congedo di maternità.

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