Adozione internazionale, requisiti, procedimento e costi (deducibili)

Ilena D’Errico

28 Aprile 2024 - 21:42

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Adozione internazionale: quali requisiti devono avere i genitori, qual è il procedimento da seguire, quanto costa (e le spese deducibili o rimborsabili).

Adozione internazionale, requisiti, procedimento e costi (deducibili)

L’adozione internazionale apre spesso uno spiraglio nelle vite di tante coppi che faticano ad adottare nel nostro territorio, anche se non si tratta affatto di un percorso privo di ostacoli. È vero che questo tipo di adozione presenta margini di sicurezza che la controparte nazionale non può garantire, ma è altrettanto vero che comporta sforzi e costi non indifferenti per i futuri genitori. Ecco cosa c’è da sapere.

Cos’è l’adozione internazionale

Quando in Italia si parla di adozione internazionale ci si riferisce al contempo a differenti situazioni. La più comune e anche quella che suscita più domande è l’adozione di un minore straniero da parte di genitori italiani o comunque residenti in Italia. Di norma, si cercano informazioni proprio su questo tipo di adozione internazionale perché amplia le possibilità per i futuri genitori, spostandosi su un numero molto più elevato di bambini rispetto alla platea italiana. Non ci sono, almeno teoricamente, sensibili differenze per quanto riguarda le tempistiche o i requisiti della coppia.

In ogni Stato cambiano però i parametri per definire lo stato di adottabilità di un minore, un’ulteriore ragione - oltre a quella territoriale - per cui ci sono più possibilità di diventare genitori rispetto alla procedura nazionale. Questo aspetto, in effetti, molto spesso comporta una riduzione delle tempistiche di attesa medie.

L’altra ipotesi di adozione internazionale, infine, riguarda l’adozione di un minore italiano da parte di coniugi stranieri o comunque residenti all’estero.

I requisiti

Per quanto riguarda la coppia che intende adottare, l’adozione internazionale non ha alcuna differenza rispetto a quella nazionale. In particolare, è richiesto che:

  • i coniugi siano sposati da almeno 3 anni, nei quali non deve esserci stata alcuna separazione legale o di fatto. Eventualmente, la convivenza stabile e continuativa pre-matrimoniale è conteggiata per raggiungere il limite;
  • la coppia deve avere la residenza in Italia o la cittadinanza italiana (o entrambe, ovviamente);
  • i futuri genitori devono essere almeno di 18 anni più grandi del minore (dunque devono essere maggiorenni), ma la loro età non deve essere superiore al minore di più di 45 anni.

Riguardo all’età dei coniugi, che devono avere una differenza di età rispetto al figlio adottivo compresa tra 18 e 45 anni, sono previste però le seguenti deroghe:

  • soltanto uno dei coniugi supera il limite massimo di età e in misura non superiore a 10 anni;
  • i genitori hanno altri figli (naturali o adottivi) di cui almeno un minorenne;
  • l’adozione riguarda un fratello o una sorella (biologico/a) del minore già adottato;
  • il giudice ritiene l’adozione necessaria e urgente per evitare un grave pregiudizio al minore.

In ogni caso, la coppia deve essere idonea all’adozione, cioè capace di educare, istruire e mantenere il minore. Naturalmente, questo requisito comprende un’analisi approfondita dei futuri genitori, che riguarda, tra le altre cose, le disponibilità finanziarie, lo stato di salute e il benessere psicologico.

Il procedimento

Per l’adozione internazionale la coppia deve rivolgersi al tribunale dei minori di competenza a seconda del luogo di residenza per presentare la dichiarazione di disponibilità all’adozione. Si allega in tal proposito il modulo fornito dal tribunale di Torino a titolo esemplificativo, che comunque può essere utilizzato avendo cura di modificare nell’intestazione la Regione e la Città di pertinenza.

Dichiarazione di disponibilità
Modulo del tribunale di Torino

Come si legge nella domanda, questo modulo serve anche a richiedere al tribunale la certificazione dell’idoneità. Il tribunale per i minorenni opera infatti una prima verifica, limitata sostanzialmente al rispetto dei requisiti formali, in seguito a cui può sancire l’inidoneità della coppia in modo immediato o pronunciare il superamento di questo primo step.

In quest’ultimo caso, la dichiarazione di disponibilità viene trasmessa entro 15 giorni ai servizi sociali degli enti locali competenti. Questi ultimi svolgeranno un ruolo fondamentale, informando i futuri genitori sull’adozione e sulle procedure da affrontare, ma anche verificando che la loro situazione familiare, sanitaria e personale sia idonea al sano sviluppo del minore.

Come anticipato, questo tipo di controllo è davvero molto ampio, perché i servizi sociali devono valutare tutti gli elementi utili a valutare l’armonia e la salubrità dell’ambiente per la crescita del bambino, tenendo conto anche delle motivazioni che li hanno spinti ad adottare e di eventuali peculiari necessità dell’adottato.

A questo punto, i servizi sociali trasmettono una relazione completa al tribunale per i minori (entro 4 mesi dalla ricezione della dichiarazione), il quale sente gli interessati ed eventualmente richiede degli approfondimenti per poi pronunciare (entro 2 mesi) un decreto di idoneità o inidoneità debitamente motivato. Il decreto può essere impugnato, avvalendosi di un avvocato, in Corte d’Appello.

I coniugi hanno quindi 1 anno di tempo dalla comunicazione di idoneità per richiedere l’adozione internazionale secondo le modalità previste dal decreto. Quest’ultimo, infatti, viene trasmesso alla Commissione per le adozioni internazionali e dall’ente autorizzato che si occupa della procedura, non appena indicato dai coniugi.

L’ente riceve incarico dai genitori di svolgere tutte le pratiche burocratiche, fornire le informazioni sull’adozione e sul minore, verifica lo stato di adottabilità dello stesso e fa da tramite tra gli adottanti e l’autorità straniera. Quest’ultima può quindi decretare con un provvedimento l’adozione o l’affidamento preadottivo, che l’ente autorizzato trasmette alla Commissione nazionale per autorizzare l’ingresso e la permanenza del minore in Italia.

Soltanto alla fine di questo articolato iter il tribunale per i minorenni può trascrivere l’adozione nei registri di stato civile, con cui il minore acquista la cittadinanza italiana e i genitori sono riconosciuti come tali nel nostro ordinamento.

Quando la coppia italiana risiede all’estero, invece, il ruolo dell’ente autorizzato è sostituito dal consolato italiano, che si occupa anche di trasmettere le pratiche al tribunale per i minorenni competente.

Costi

A differenza dell’adozione nazionale, quella internazionale prevede importanti costi a carico dei genitori adottivi. La procedura iniziale non si paga, ma bisognerà invece provvedere a tutte le altre spese, tra cui i viaggi all’estero, l’incarico all’ente autorizzato e le spese amministrative da corrispondere allo Stato straniero.

Nel complesso, la spesa cambia molto da paese a paese. Indicativamente, si va da un minimo di 3.500 euro in Romania a quasi 20.000 euro in Vietnam, ai quali bisogna comunque aggiungere vitto, alloggio, spese legali, traduzioni di documenti e così via.

Spese deducibili e rimborsi

Le spese sostenute per la procedura di adozione internazionale dei minori sono deducibili in dichiarazione dei redditi nella misura del 50%, purché certificate dall’Ente autorizzato.

La deducibilità riguarda le spese di:

  • assistenza dei genitori adottanti;
  • traduzione della documentazione necessaria;
  • richiesta dei visti;
  • soggiorno all’estero ed eventuali trasferimenti;
  • quota associativa dell’Ente, se richiesta;
  • altre spese correlate all’adozione, sempre se documentate;
  • spese per gli incontri post adottivi finalizzati all’inserimento del minore.

La deduzione deve essere ripartita in maniera proporzionale tra i due genitori in base a quanto ha pagato da ciascuno; ma se un coniuge è carico dell’altro la deduzione spetta esclusivamente a chi ha sborsato le somme. In ogni caso, i genitori potrebbero avere diritto al rimborso di una parte delle spese sostenute se hanno un Isee molto basso, a seconda dei criteri definiti di anno in anno. Ad oggi, è possibile chiedere il rimborso per le spese sostenute nel 2022 rivolgendosi alla Commissione.

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