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Studi professionali esclusi da mobilità e cassa integrazione in deroga: la circolare del Ministero del Lavoro
giovedì 18 dicembre 2014, di
Studi professionali, addio a mobilità e cassa integrazione in deroga. A dirlo non è solo quanto già stabilito dal decreto n. 83473 del 2014, ma lo ribadisce anche una recentissima circolare emanata dal Ministero del Lavoro, la numero 5425.
Ammortizzatori sociali in deroga concedibili solo alle imprese
Tra le altre cose, il sopracitato decreto stabilisce che gli ammortizzatori sociali in deroga si rivolgono solamente alle imprese ex art. 2082 del Codice civile. Il Ministero del Lavoro, dal canto suo, si limita a ribadire che cig e mobilità in deroga possono essere richiesti soltanto dai soggetti giuridici qualificati come imprese, includendo i piccoli imprenditori, gli artigiani e i piccoli commercianti, perché anche loro sottoposti allo statuto generale dell’imprenditore (sebbene con alcune peculiarità). Inoltre, possono farvi ricorso anche le cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991, con riferimento ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato: anch’esse, infatti, rientrano nella nozione d’impresa prevista dal Codice civile.
Gli esclusi
Tuto ciò per dire che, comunque, a essere esclusi sono proprio gli studi professionali, ma non solo: anche le associazioni dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro. Non c’è possibilità di mobilità in deroga neanche per i lavoratori in possesso dei requisiti per accedere prioritariamente alla mobilità ordinaria (ex legge 233/1991), alle indennità Aspi e Mini Aspi, alle indennità di disoccupazione agricola con requisiti ordinari e ridotti. Allo stesso modo, non si concede la mobilità in deroga a seguito della conclusione della fruizione di quella ordinaria, dell’indennità Aspi o Mini Aspi e delle indennità di disoccupazione agricola.