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Opzione donna e assegno di disoccupazione: è previsto il rimborso di Aspi, Mini Aspi e Naspi? La circolare dell’Inps
venerdì 31 luglio 2015, di
Le lavoratrici che hanno usufruito dell’opzione donna per andare in pensione anticipata non sono tenute a rimborsare l’indennità di disoccupazione (Aspi, Mini Aspi e Naspi) ricevuta. Il chiarimento arriva direttamente dall’Inps che, con la circolare n. 142/2015, interviene sulla questione.
Opzione donna: che cos’è?
L’opzione donna è un’opzione prevista dall’Inps che consente alle lavoratrici che hanno maturato i requisiti per usufruirne di accedere alla pensione anticipata fino al 31 dicembre 2015.
Per approfondire l’argomento leggi anche Pensioni anticipate, guida all’opzione donna: cos’è e chi interessa?
Opzione donna e Aspi, Mini Aspi e Naspi: i chiarimenti dell’Inps
La circolare dell’Inps 142/2015 ha fornito chiarimenti sull’assegno di disoccupazione in relazione ad alcune situazioni particolari tra cui appunto la compatibilità dello stesso con le pensioni e in particolar modo con l’opzione donna.
Nel punto 10 della circolare l’Ente di previdenza è intervenuto sulla questione circa la rimborsabilità dell’indennità Aspi, Mini Aspi o Naspi ricevuta dalle lavoratrici che hanno esercitato l’opzione donna accedendo in questo modo alla pensione anticipata.
L’Inps ha chiarito che le lavoratrici che hanno usufruito dell’opzione donna non sono tenute al rimborso della prestazione di disoccupazione in quanto è consentita la fruizione di tale indennità fino alla prima decorrenza utile seguente all’esercizio dell’opzione donna.
Opzione donna e rimborso disoccupazione: le precedenti circolari
La circolare 142/2015 si pone in qualche modo in contrasto alle precedenti pronunce da parte dell’Inps. In particolar modo, lo scorso dicembre, l’Ente di previdenza nel documento 180/2014 aveva adottato un’interpretazione rigida della legge 92/2012 precisando che le prestazioni a sostegno della disoccupazione dovessero terminare automaticamente in concomitanza con la prima data utile di decorrenza della pensione. Tale interpretazione, tuttavia, non teneva conto di alcuni casi particolari in cui sarebbero dovuti essere ammessi requisiti più favorevoli per l’assicurato. A tal proposito l’interpretazione contenuta nella circolare 142/2015 risulta essere più equa avendo tenuto in considerazione il fatto che, la finestra temporale concessa con l’opzione donna, rappresenta un periodo senza copertura reddituale o pensionistica.
In sostanza, dunque, la circolare dell’Inps precisa che nel caso in cui l’esercizio dell’opzione donna comporti il perfezionamento del diritto alla pensione in un momento precedente all’esercizio della facoltà stessa pur consentendo di ottenere la pensione solamente in concomitanza della decorrenza successiva all’esercizio delle suddette facoltà, resta ferma la fruizione dell’indennità di disoccupazione Aspi e mini Aspi e Naspi 2015 fino al momento della prima decorrenza utile seguente all’esercizio delle facoltà di cui sopra.