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Naspi 2015, contributo ordinario, addizionale e rapporti di lavoro: le regole per il finanziamento del sussidio
mercoledì 1 luglio 2015, di
Con il messaggio 4441/2015, emanato lo scorso 30 Giugno 2015, l’INPS ha chiarito quali sono le regole contributive per il finanziamento della Nuova Naspi, in vigore dallo scorso 1 Maggio 2015, per gli eventi di disoccupazione involontaria, occorsi dalla stessa data.
Pur sostituendo i vecchi ammortizzatori sociali dell’Aspi e della mini Aspi, la nuova Naspi 2015, il sussidio di disoccupazione introdotto dal Decreto Legislativo 22/2015 nell’ambito del Jobs Act, continua a seguire le stesse regole di contribuzione della vecchia Aspi. Ecco quali sono.
Naspi 2015: le regole contributive
Come già avveniva nel caso dell’Aspi, anche per la Naspi sono previsti un contributo ordinario, un contributo addizionale e un contributo assegnato in seguito all’interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato. I tre contributi suddetti sono soggetti alle seguenti specifiche.
Contributo ordinario
Il contributo ordinario continua ad essere erogato nella misura complessiva dell’1,61% che, a sua volta, si compone dell’1,31% (contributo base) + 0,30% (contributo integrativo).
Per quanto riguarda il contributo ordinario continuano ad essere valide le riduzioni del contro del lavoro previste per le nuove iniziative produttive (L. 388/2000 e 266/2005) e le misure compensative previste per i maggiori oneri finanziari sostenuti dai lavoratori che hanno deciso di cedere le quote mensili del TFR a fondi pensionistici complementari o al Fondo Tesoreria o ai lavoratori che hanno deciso di ottenere la quota mensile del TFR in busta paga.
Per i lavoratori delle Cooperative e per il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato continua a valere l’allineamento del contributo ordinario all’aliquota contributiva.
Contributo addizionale
Il contributo addizionale rimane fissato all’1,40% della retribuzione imponibile ed è dovuto ai soli lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che non sia però a tempo indeterminato.
Sono esclusi dalla fruizione del contributo addizionale:
- lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
- lavoratori dipendenti (a tempo determinato) delle pubbliche amministrazioni;
- apprendisti;
- lavoratori stagionali con contratto a termine;
- limitatamente ai periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, sono esclusi anche i lavoratori stagionali a tempo determinato, assunti per svolgere attività che siano state esplicitamente classificate come stagionali da avvisi comuni o da contratti collettivi nazionali, stipulati entro il 31 Dicembre 2011, da organizzazioni dei lavoratori o dai sindacati maggiormente rappresentativi;
- lavoratori in mobilità assunti a tempo determinato;
Il messaggio 4441/2015 dell’INPS ricorda anche quali sono i casi in cui il contributo addizionale della essere restituito integralmente al datore di lavoro, in base alla normativa vigente:
- contratti a termine trasformati in contratti a tempo indeterminato;
- casi di stabilizzazione del rapporto di lavoro avvenuti entro 6 mesi dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a tempo determinato;
Contributo sulle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato
In base al D. Lgs. 22/2015 che istituisce la Naspi, viene previsto un massimale di 1195 euro di retribuzione, entro il quale la Naspi viene calcolata in misura "piena" (75% della retribuzione).
Per le interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato che sono avvenute dal 1 Maggio 2015, la soglia annuale dello specifico contributo previsto in questi casi, viene quindi a corrispondere a 489,95 euro, mentre l’importo massimo (previsto nei casi in cui il rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha avuto durata pari o superiore a 36 mesi) è fissato a 1469,85 euro.
Non previsto l’obbligo di erogazione del contributo sulle interruzioni per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato nei casi in cui:
- i licenziamenti siano avvenuti a causa di cambi di appalto, dopo i quali siano avvenute assunzioni degli stessi lavoratori licenziati presso altri datori di lavoro, in base alle clausole sulla continuità occupazionale previste dal CCNL;
- i licenziamenti di lavoratori assunti a tempo indeterminato siano avvenuti nel settore edile, per il completamento dell’attività di costruzione e per la conseguente chiusura del cantiere.