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Fondi di solidarietà Fornero vincolati al pareggio di bilancio: futuri ammortizzatori sociali a rischio?
domenica 10 agosto 2014, di
Fondi di solidarietà, la riforma Fornero (legge 92/2012) li ha vincolati al cosiddetto “obbligo di bilancio in pareggio”. Non si tratta di un mero tecnicismo, ma di un principio a dir poco innovativo nel panorama degli ammortizzatori sociali italiani: crisi o non crisi, disoccupazione in crescita o meno, l’Inps attingerà da questi fondi per erogare le prestazioni a sostegno del reddito dei lavoratori, senza neanche un centesimo in eccedenza rispetto alle somme accantonate. Ciò significa che i dipendenti di un’azienda in crisi riceveranno i loro sussidi solo se i datori di lavoro avranno effettivamente versato tutti i contributi necessari. A specificarlo è stato proprio il nostro Istituto nazionale di previdenza sociale, con una circolare di ieri, 9 agosto (n. 99). Una regola che non fa una piega dal punto di vista della sostenibilità dei conti pubblici, ma che lascia inquietanti interrogativi sul futuro delle misure di sostegno ai lavoratori nel nostro Paese, dove spesso gli imprenditori denunciano di dover scegliere se pagare i contributi o i propri dipendenti, e dove ogni anno la sola cassa integrazione in deroga supera abbondantemente il miliardo di costi (attualmente a carico dello Stato).
Cosa sono i Fondi di solidarietà?
Questi fondi, totalmente autofinanziati dai datori di lavoro e dai dipendenti, servono a garantire una serie di prestazioni economiche da attivare nei momenti di crisi, e nei prossimi anni dovrebbero arrivare a rimpiazzare tutti i trattamenti in deroga. Complessivamente, sono quattro le tipologie di fondi:
- Fondi obbligatori;
- fondi facoltativi;
- fondi alternativi;
- fondo residuale.
I primi sono obbligatori per tutti i settori non coperti dalla cassa integrazione, e per chi impiega più di 15 dipendenti. In questo caso, le prestazioni non si applicano ai dirigenti se non previsto in maniera esplicita. I fondi facoltativi, invece, possono essere istituiti in quei settori già coperti dalla normativa sulle integrazioni salariali. Il terzo tipo di fondi si rivolge a quei settori in cui sono già operanti consolidati sistemi di bilateralità, come ad esempio quello artigiano. L’ultima tipologia, infine, è quella residuale, già attiva dal primo gennaio 2014, obbligatoria per settori, datori di lavoro e imprese di dimensioni superiori ai 15 dipendenti, non coperti dalla cassa integrazione, in sostituzione dei fondi obbligatori.
Tuttavia, le prime notizie in merito all’effettiva attuazione di questi fondi non sono particolarmente incoraggianti, e ciò getta un’ombra particolarmente sinistra sul futuro degli ammortizzatori sociali in questo Paese.