Figli in quarantena: i diritti per i genitori

Carmine Orlando

09/09/2020

09/09/2020 - 21:34

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Il 9 settembre è entrato in vigore un decreto legge che regola il lavoro agile e il congedo straordinario per i genitori che hanno un figlio convivente minore di 14 anni

Figli in quarantena: i diritti per i genitori

Il Decreto legge 8 settembre 2020, entrato in vigore oggi 9 settembre, è dedicato alle disposizioni urgenti per far fronte alle esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, in relazione all’emergenza da COVID-19. L’art.5 del DL n.111, fa riferimento al lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici.

Se il genitore di un figlio convivente sottoposto a quarantena è un lavoratore dipendente, può svolgere l’attività lavorativa in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente che sia però, minore di 14 anni.

Se la prestazione di lavoro non può essere svolta in maniera agile, uno dei genitori, in alternativa, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del tempo corrispondente al periodo di quarantena del figlio convivente under 14.

Il periodo di congedo sarà retribuito con una somma pari al 50% dello stipendio, così come previsto dall’art 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita’ e della paternita’, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure di cui ai commi 1 o 2, ovvero svolge anche ad altro titolo l’attivita’ di lavoro in modalita’ agile o comunque non svolge alcuna attivita’ lavorativa, l’altro genitore non puo’ chiedere di fruire di alcuna delle predette misure.

Il beneficio suddetto di cui si può godere, ha validità fino al 31 dicembre 2020.

E’ previsto un limite di spesa in relazione al beneficio di cui si fruisce, pari a 50.000.000 euro (per tutte le richieste) per l’anno 2020. Tale tetto massimo sarà monitorato dall’INPS, poiché, se nel corso del monitoraggio, l’Istituto Nazione di Previdenza Sociale evidenzia il raggiungimento del limite di spesa, anche in prospettiva, non accoglierà più altre domande.

Con l’obiettivo di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici, il tetto massimo di spesa autorizzata è pari a 1.500.000 euro per l’anno 2020.

Agli oneri derivanti dai benefici concessi fino a 51.500.000 euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 22-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni.

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