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Enti associativi, modello EAS: va presentato entro il 31 marzo. Come funziona?
giovedì 21 febbraio 2013, di
Il Modello EAS è la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali relativi agli Enti associativi, necessario affinché detti Enti possano continuare a fruire della decommercializzazione delle attività. Il modello va consegnato all’Agenzia delle Entrate dagli Enti associativi in possesso dei requisiti dell’art. 148, D.P.R. 917/1986 e all’art.4, D.P.R. 633/1972.
Gli Enti che abbiano inviato il modello EAS oltre i termini previsti possono regolarizzare la loro posizione grazie all’istituto sanatorio della remissione in bonis previsto dall’Agenzia delle Entrate. Il modello EAS mira ad “acquisire una più ampia informazione e conoscenza del mondo associativo e dei soggetti assimilati sotto il profilo fiscale” al fine di “tutelare le vere forme associazionistiche” e “isolare e contrastare l’uso distorto dello strumento associazionistico suscettibile di intralciare la libertà di concorrenza tra gli operatori commerciali” (circolare 12/E del 9 aprile 2009 dell’Agenzia delle Entrate).
Vediamo come funziona la presentazione del modello e i soggetti coinvolti.
Soggetti obbligati
I soggetti obbligati alla compilazione del modello EAS sono:
- gli enti associativi di natura privata, che non hanno personalità giuridica e svolgono attività istituzionale, sostenendosi con le quote associative dei soci;
- gli enti associativi di natura privata, che non hanno personalità giuridica e svolgono attività commerciale.
Soggetti ammessi alla compilazione semplificata
Alcuni soggetti sono ammessi alla compilazione semplificata del modello EAS in quanto la maggior parte delle informazioni fiscali richieste possono essere ottenute ugualmente dalla P.A. e sono:
- le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge n. 383/2000 (art. 7);
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n. 266/1991 (art. 6), che svolgono attività produttive e commerciali, diverse dalle organizzazione di volontariato che non sono Onlus di diritto (esonerate dalla presentazione);
- le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, diverse da quelle espressamente esonerate, nonché le federazioni sportive nazionali;
- le associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto da Prefetture, Regioni o Province autonome;
- le associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’interno come enti che svolgono preminentemente attività di religione e di culto, nonché quelle riconosciute dalle confessioni religiose con cui lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
- i movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per ottenere i rimborsi delle spese elettorali (legge 2/1997) o che hanno presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o europeo;
- le associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel, nonché quelle di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria (in base a disposizioni normative o alla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale), le loro articolazioni territoriali e/o funzionali, gli enti bilaterali costituiti dalle suddette associazioni, i patronati che svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime;
- le associazioni riconosciute di ricerca scientifica (ad esempio, l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro).
Soggetti esonerati
Sono esonerati dalla presentazione del modello EAS gli enti associativi esclusi dalla normativa (art. 30, D.L. 185/2008) o dalla mancanza di presupposti. In particolare:
- le associazioni di volontariato iscritte regolarmente ai registri che svolgono attività istituzionale e non commerciale o produttiva diversa da quella marginale;
- le associazioni pro-loco che hanno esercitato l’opzione per il regime agevolativo perchè nel periodo d’imposta precedente hanno realizzato ricavi inferiori ai 250.000 euro (Legge n. 398/1991);
- gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale, né decommercializzata;
- le fondazioni (non hanno natura associativa);
- le Onlus di cui al decreto legislativo n. 460/1997;
- gi enti di diritto pubblico;
- gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (esempio i fondi pensione);
- gli enti associativi commerciali.
Come si presenta il modello EAS?
Il modello EAS è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate (clicca qui), con le relative istruzioni (clicca qui), e deve essere presentato telematicamente in due modi a scelta:
- direttamente dall’ente associativo (utilizzando il software di compilazione);
- indirettamente da un intermediario abilitato dell’Agenzia delle Entrate.
I dati da riportare nel modello EAS si riferiscono:
- all’ultimo esercizio chiuso ( punti 16, 20, 21, 30, 31, 32 e 33 del modello);
- alla media degli ultimi 3 esercizi (punto 23 del modello);
- al momento stesso della presentazione del modello (tutti gli altri punti).
Quando va presentato?
| Tipologia dell’Ente | Scadenza modello EAS |
| Ente di nuova costituzione | entro 60 giorni dalla costituzione |
| Variazione modello precedente | entro il 31 marzo dell’anno successivo alle modifiche |
| Perdita dei requisiti sanciti dalla normativa tributaria | entro 60 giorni dalla perdita |
In riferimento alle variazioni del modello, non costituisce modifica il cambiamento del numero degli associati, nonché l’ammontare:
- dei ricavi provenienti da pubblicità e sponsor;
- dei costi sostenuti per autopromozione e pubblicità;
- delle raccolte pubbliche di fondi;
- delle entrate totali;
- delle erogazioni liberali;
- dei contributi pubblici.
Qualora la scadenza della presentazione del modello EAS sia successiva al termine di presentazione del Modello Unico, il ritorno in bonis può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva.
Remissione in bonis
Nei casi di omessa presentazione del modello EAS, l’Agenzia delle Entrate prevede un ravvedimento operoso (abbiamo già visto il caso per la cedolare secca e la tassa sui libri e registri sociali), la remissione in bonis, per consentire ai contribuenti, vittime di determinate dimenticanza, di regolarizzare la loro posizione fiscale al fine di beneficiare di agevolazioni fiscali o regimi opzionali, purché la violazione non sia stata contestata, oppure non abbiano avuto inizio controlli e accertamenti di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza e siano rispettati i seguenti requisiti:
- la regolarizzazione deve avvenire entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile redditi/IVA;
- il versamento della sanzione di € 258 (non può essere né oggetto di ravvedimento, né compensata con crediti di imposta disponibili) con il Modello F24, specificando il codice tributo (8114) e l’anno di riferimento per il pagamento.