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Orlandi: bene il DL 50/2017. “Duplice pregio” la modifica alla detrazione IVA...
giovedì 4 maggio 2017, di
La direttrice dell’Agenzia delle Entrate Rossella Orlandi è intervenuta oggi presso le commissioni riunite Bilancio della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Ovviamente il tema trattato è il DL 50/2017, con tutte le sue rilevanti novità in materia fiscale e non solo.
Diciamolo subito: ancora una volta il Fisco stupisce per la Sua lontananza dalla realtà. Rossella Orlandi si dice infatti “soddisfatta” degli interventi varati con il DL 50/2017, sottolineando in particolare il “duplice pregio” della modifica alla normativa sulle detrazioni IVA.
Il DL 50/2017, com’è noto, ha introdotto numerose e rilevanti novità in materia di esercizio al diritto alla detrazione dell’IVA, sulle indebite compensazioni, sullo split payment IVA, sull’estensone della rottamazione alla liti fiscali con l’Agenzia delle Entrate ed altro ancora.
Ecco di seguito il testo ufficiale dell’intervento di Rossella Orlandi ed una breve sintesi dell’analisi fatta dalla direttrice Ade in ordine al DL 50/2017.
DL 50/2017, interviene la direttrice dell’Agenzia delle Entrate Rossella Orlandi, ecco il testo ufficiale con l’intervento integrale:
Di seguito una breve sintesi dell’intervento della Orlandi.
DL 50/2017 e split payment IVA: la ratio dell’estensione dell’istituto ai professionisti
L’adozione del meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment), introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, con la finalità di contribuire a ridurre detto valore, arginando l’evasione da riscossione dell’IVA, ha previsto che le P.A., ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA, devono versare direttamente all’Erario l’IVA addebitata loro dai fornitori i quali, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, emettono la fattura secondo quanto previsto dall’articolo 21 del d.p.r. 633/1972, con l’annotazione “scissione dei pagamenti” (ovvero split payment), ai sensi dell’art. 17-ter del DPR n.633 del 1972.
Al fine di amplificare gli effetti di deterrenza derivanti dal meccanismo dello split payment (riduzione dell’evasione fiscale IVA), l’articolo 1 del DL 50/2017 ne estende l’ambito di applicazione, in modo da ricomprendere anche le operazioni effettuate nei confronti di soggetti che, a legislazione vigente, pagano l’imposta ai loro fornitori secondo le regole generali.
L’estensione soggettiva si sviluppa lungo due direttrici:
- la prima volta ad ampliare il novero dei soggetti rientranti nel concetto di P.A.;
- la seconda volta a ricomprendere soggetti aventi veste societaria e dotati di un alto livello di affidabilità e solvibilità.
DL 50/2017 e modifica all’esercizio al diritto alla detrazione IVA: duplice pregio
Il Dl 50/2017 modifica anche la disciplina in materia di esercizio al diritto alla detrazione IVA.
Le modifiche recate all’art. 19, comma 1, secondo capoverso, del decreto Presidente della repubblica n. 633 del 1972 stabiliscono ora che il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti o sulle importazioni può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione annuale IVA relativa all’anno in cui lo stesso è sorto (ad es., per un acquisto di beni effettuato nel 2018, il diritto alla detrazione - sorto nel 2018 - potrà essere esercitato dall’acquirente nella dichiarazione annuale relativa al medesimo anno, vale a dire entro il 30 aprile 2019).
Secondo la direttrice dell’Agenzia delle Entrate Rossella Orlandi, la modifica in commento, pur riducendo il termine concesso per la detrazione dell’Iva a credito, ha il duplice pregio di:
1) recare una maggiore certezza negli adempimenti posti a carico del contribuente, armonizzando le tempistiche di esercizio della detrazione con quella di istituti di estrema rilevanza in materia IVA; la direttrice fa riferimento in particolare allo spesometro ed al nuovo regime semplificato reddituale improntato al principio di cassa;
2) eventuali situazioni in cui all’intervenuta esigibilità dell’IVA non faccia seguito la tempestiva emissione della fattura, con conseguente decadenza del diritto alla detrazione dell’IVA per decorso del termine, potranno comunque essere sanate mediante il diritto alla detrazione dell’imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o di rettifica ai sensi dell’art. 60, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972. In tal caso, il soggetto passivo (cessionario o committente) potrà esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui ha corrisposto la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa (alle condizioni esistenti al momento dell’esigibilità dell’imposta dell’operazione originaria).
Intanto è caos sulla scadenza delle comunicazioni delle liquidazioni IVA del prossimo 31 maggio (I trimestre 2017)
Mentre la direttrice dell’Agenzia delle Entrate esprime la propria soddisfazione per le novità varate dal DL 50/2017 prosegue il caos scadenze fiscali.
In particolare, le comunicazioni trimestrali delle liquidazioni IVA saranno oggetto di proroga: la scadenza del prossimo 31 maggio 2017 verrà rinviata con tutta probabilità al prossimo mese di giugno.
Per quale motivo il termine di scadenza di un adempimento introdotto diversi mesi fa (con il DL 193/2016) dovrebbe essere oggetto di proroga? Manco a dirlo, perché siamo nel caos più totale. Nel caso specifico ad oggi il tema maggiormente rilevante è la modalità di trasmissione telematica delle comunicazioni.
Per non si sa quale arcano mistero, infatti, le comunicazioni trimestrali delle liquidazioni IVA non possono - ad oggi - essere inviate tramite il classico canale Entratel Desktop Telematico ma sarà necessario utilizzare un canale diverso, tramite un file XML firmato digitalmente. Ovviamente si tratta di un’ulteriore complicazione per imprese e professionisti, già fortemente penalizzati dalla seconda riforma fiscale d’urgenza varata in poco meno di sei mesi.