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Dichiarazione IRAP 2015: contribuenti interessati, calcolo dell’imposta, aliquote, deduzioni. La guida pratica
mercoledì 13 maggio 2015, di
Con l’avvicinarsi della scadenza per la presentazione del Modello Unico PF 2015 si avvicina anche la correlata scadenza per la presentazione della Dichiarazione IRAP 2015 con la quale si provvede al calcolo dell’Imposta Regionale sulle attività produttive e, successivamente, ai relativi pagamenti.
Per presentare la Dichiarazione IRAP 2015, la cui scadenza è fissata al 30 Settembre 2015, come il Modello Unico PF 2015, si utilizza il Modello IRAP 2015.
IRAP 2015: chi paga e chi non paga
Riguardo all’IRAP il tema più spinoso, come ogni anno, rimane quello dei contribuenti interessati dal tributo. Il presupposto per il pagamento dell’IRAP è l’esercizio abituale della professione e l’attività produttiva organizzata autonomamente, finalizzata alla produzione o allo scambio di beni, o alla prestazione di servizi.
La legge prevede che il pagamento dell’IRAP sia dovuto da tutte le Partite IVA in regime ordinario, siano esse singole persone o società, mentre la Corte di Cassazione ha chiarito più volte che un lavoratore autonomo privo di autonoma organizzazione non deve pagarla. Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche le imprese individuali, e non solo i lavoratori autonomi, in caso di assenza di autonoma organizzazione sono esentate dal pagamento dell’IRAP.
A ciò si aggiungono anche i rilievi del TAR del Lazio che ha recentemente chiarito che sono esentati dall’IRAP anche alcuni professionisti come avvocati, notai o ingegneri, le cui attività non possono essere svolte in assenza del professionista abilitato, indipendentemente dall’organizzazione di cui egli si serve: nel caso di tali professioni intellettuali, infatti, l’organizzazione può funzionare solo attraverso il professionista e, quindi, non può essere considerata, in alcun caso, autonoma, dal momento che è prevalente l’attività professionale personale (del professionista stesso) rispetto all’utilizzo di una qualsiasi organizzazione (ivi compresa anche la presenza di praticanti) che non può in alcun caso sostituire l’attività del professionista stesso.
Proprio la differenza tra quanto disposto dalla Legge e quanto decretato dalla Corte di Cassazione provoca spesso problemi nel pagamento dell’IRAP, dal momento che l’autonoma organizzazione è un parametro dai confini molto labili. Se da un lato, infatti, la Corte di Cassazione ha chiarito che per essere privi di autonoma organizzazione occorre rispettare le seguenti condizioni:
- non devono essere presenti dipendenti o collaboratori;
- i beni strumentali devono essere limitati al minimo indispensabile;
L’Agenzia delle Entrate continua a utilizzare l’ambiguità di tali condizioni (soprattutto la seconda, dal momento che la prima è facilmente verificabile, attraverso le fatture pagate dall’impresa stessa) per richiedere il pagamento del tributo.
I piccoli professionisti che, comunque, rimangono soggetti al dubbio relativo al pagamento dell’IRAP, dovuta per il 2014, possono comunque decidere di:
- ignorare la compilazione della Dichiarazione IRAP, non pagare l’imposta e fare ricorso in caso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate;
- presentare la Dichiarazione IRAP 2015, versare il tributo dovuto e, dopo, avanzare un’istanza di rimborso;
IRAP 2015: Aliquote e scadenze
L’imposta Regionale sulle Attività Produttive, che si calcola sul fatturato, si ottiene applicando al valore della produzione netta (base imponibile) l’aliquota del 3,9%. A tal proposito occorre ricordare che le singole Regioni o le singole Province Autonome possono decidere di modificare l’aliquota, diminuendola o aumentandola, entro il limite dello 0,92% o, ancora, di modificarla per specifiche esigenze di bilancio (in Calabria, Campania e Molise, ad esempio, il mancato rientro dal deficit ha comportato un ulteriore incremento dello 0,15% portando l’aliquota IRAP complessiva al 4,97%).
Per quanto riguarda la presentazione della Dichiarazione IRAP 2015 e il versamento degli importi relativi, valgono essenzialmente le stesse scadenze (30 settembre 2015) e, sopratttutto, lo stesso calendario delle rate, previsto per il Modello Unico PF 2015, dal momento che, anche per l’IRAP 2015, è prevista la possibilità di rateizzare il tributo.
Il modello IRAP 2015 deve essere presentato esclusivamente in via va presentato, esclusivamente in via telematica, entro il 30 settembre 2015, direttamente dall’interessato o tramite intermediari abilitati.
Versamenti e pagamento dell’imposta
Il versamento dell’IRAP può essere effettuato con Modello F24 e deve essere eseguito con le seguenti modalità e nel rispetto delle seguenti scadenze:
- versamenti a titolo di Saldo 2014 e di primo acconto per l’IRAP dovuta nel 2015, da effettuare entro il 16 giugno 2015 o entro il 16 luglio 2015, con la maggiorazione dello 0,40%.
Se il saldo è negativo o inferiore alla cifra di 10,33 euro (cifra che può essere modificata, in base a singole leggi regionali) il pagamento dell’imposta non è dovuto.
L’acconto 2015 è pari al 100% dell’importo indicato in IR21 ed è dovuto se tale importo è superiore a 52 euro. L’acconto 2015 deve essere versato con le seguenti modalità:
- la prima, pari al 40% dell’importo, dovuta se l’acconto supera 103 euro, entro lo stesso termine per il saldo 2014 (16 giugno o 16 luglio 2015 con lo 0,40% in più);
- la seconda, pari al residuo 60%, entro il 30 novembre 2015.
L’acconto può essere calcolato anche con il metodo previsionale, ossia commisurandolo all’imposta che si prevede sia dovuta per il 2015. Se l’acconto da versare alla singola Regione non supera 10,33 euro, il pagamento rimane sospeso fino alla scadenza successiva, quando la somma complessiva raggiunge
l’importo minimo.
IRAP 2015: Deduzioni
In base all’importo della Base Imponibile, risultante dal Modello IRAP, sono previste specifiche Deduzioni sull’Imposta, in base a degli specifici scaglioni. Alle società di persone e alle imprese individuali che esercitano arti o professioni, spettano delle deduzioni maggiorate, sempre in base agli specifici scaglioni indicati nella tabella sottostante:
| Base Imponibile | Deduzione Base | Deduzione Maggiorata |
| fino a 180.760 | 8.000 euro | 10.500 euro |
| da 180.760 euro fino a 180.840 | 6.000 euro | 7.875 euro |
| da 180.840 euro fino a 180.920 | 4.000 euro | 5.250 euro |
| da 180.920 euro fino a 181.000 | 2.000 euro | 2.625 euro |
| oltre 181.000 euro | — | — |
Gli importi della base imponibile e della deduzione devono essere ragguagliati all’anno solare, in caso di periodo di imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e cessazione dell’attività nel corso dell’anno.
Altre deduzioni specifiche spettano, ad esempio, per le tipologie di dipendenti assunti (ad esempio apprendisti o disabili), per l’incremento del personale, per l’assunzione di personale altamente specializzato e per l’acquisto di varie tipologie di beni mobili e immobili.