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Detrazioni 50% sulle parti comuni del condominio: come funziona?
martedì 5 febbraio 2013, di
Dopo esserci occupati delle novità nella Riforma del Condominio sulle parti comuni (per approfondimenti Riforma del Condominio, novità sulle parti comuni: diritti, uso, limiti e tutela), oggi tratteremo della detrazione Irpef di cui i condomini possono fruire per quel che concerne proprio i lavori di ristrutturazione o recupero edilizio che riguardano le parti comuni. Dal giugno 2012 al giugno 2013 la detrazione sarà del 50% per poi passare al 36% (dal 1 luglio 2013). Inoltre, entro il 30 giugno 2013 la soglia massima di spesa agevolabile passa da 48.000 a 98.000 euro. Ma quali sono nello specifico i lavori agevolabili in condominio per cui è prevista la detrazione del 50%? E come funziona?
Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per gli interventi sulle parti comuni la detrazione per i condomini sarà fissata in base alla quota millesimale. Essi possono riguardare:
- la manutenzione ordinaria;
- la manutenzione straordinaria (purché non venga modificata la destinazione d’uso o la superficie delle singole unità immobiliari);
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia (per la ricostruzione con ampliamento non è prevista alcuna detrazione perché considerata “nuova costruzione”, la ristrutturazione deve mantenere infatti le caratteristiche strutturali preesistenti all’intervento).
Nello specifico rientrano negli interventi detraibili sulle parti condominiali, interventi strutturali come:
- aerosabbiatura sulla facciata;
- allargamento porte interne;
- rifacimento androne;
- rifacimento cornicioni;
- intonaci esterni e interni (conservare materiale e colori);
- rifacimento lastrico solare o marciapiede;
- pavimentazione interna ed esterna;
- rifacimento pensilina protezione auto;
- tinteggiatura interna o esterna.
O riparazione/sostituzione di:
- impianto di allarme;
- antenna comune;
- balconi e davanzali (parti murarie, parapetti e ringhiere);
- box;
- caldaie;
- cancelli esterni;
- canna fumaria;
- cantina;
- centrale idrica o termica;
- fognatura;
- garage;
- gradini scale;
- grondaie;
- impianto elettrico (sostituzione o messa a norma) o idraulico;
- finestre e infissi interni (senza modificare sagome e colori) esterni (senza modificare sagome, colori e materiali);
- interruttore differenziale;
- lucernari;
- locale caldaia (riparazioni murarie);
- montacarichi;
- muri di cinta;
- muri esterni di contenimento;
- muri interni (conservare stessa posizione, anche con materiali diversi);
- persiane (conservare sagome e colori);
- pianerottolo (conservare materiale, sagome, colori);
- piscina (conservare materiale, sagome, colori);
- porta blindata esterna;
- porta-finestra;
- porte esterne;
- porte interne;
- recinzioni;
- scale esterne o interne;
- solaio;
- tegole;
- terrazzi o tetto.
Quali documenti bisogna presentare?
Ai fini della detrazione, è necessario che il condomino richieda la certificazione o attestazione dell’amministratore in cui è reso noto che:
- ha adempiuto a tutti gli obblighi previsti per fruire della detrazione;
- è in possesso della documentazione originale;
- il contribuente ha sostenuto una determinata spesa.
Nella dichiarazione dei redditi i condomini devono inserire “il codice fiscale del condominio, senza riportare i dati catastali dell’immobile”, i quali “saranno indicati dall’amministratore di condominio nel quadro AC concernente le comunicazioni dell’amministratore del condominio, da allegare alla propria dichiarazione dei redditi”.