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Certificazione Unica 2015, autonomi: sanzioni annullate per l’invio in ritardo e per i dati INAIL mancanti

venerdì 13 febbraio 2015, di Simone Casavecchia

Con uno specifico Comunicato Stampa pubblicato nella giornata di ieri, sul sito internet ufficiale, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che non verranno comminate sanzioni per l’invio in ritardo della Certificazione Unica 2015 prevista per i lavoratori autonomi e per i titolari di Partita IVA.

A tal proposito è opportuno ricordare che la Certificazione Unica è il nuovo documento fiscale che, da quest’anno sostituisce il CUD e che i sostituti d’imposta o (in loro vece) i professionisti abilitati (commercialisti) sono tenuti a consegnare al contribuente entro il 28 Febbraio prossimo (come già avveniva per il vecchio CUD) e a inviare all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 9 Marzo 2015, in vista della redazione del nuovo Modello 730/2015 Precompilato.

Anche se dalla Dichiarazione Precompilata saranno interessati i soli titolari di redditi da lavoro dipendente e da pensione, tra le maggiori novità previste quest’anno dalla nuova Certificazione unica 2015 vi è anche il fatto che i sostituti d’imposta sono tenuti, attraverso questo documento, a informare l’Agenzia delle Entrare anche dei redditi da lavoro autonomo dei propri dipendenti.

Proprio per documentare i compensi assegnati dal sostituto d’imposta ai liberi professionisti e agli autonomi la Certificazione Unica 2015 prevede un’apposita sezione con specifiche modalità di compilazione che stanno creando non poche complicazioni ai professionisti abilitati. Proprio per questo, in un’ottica di reciproca collaborazione con essi l’Agenzia delle Entrate ha preso le seguenti decisioni.

Lavoratori Autonomi
Per le sole Certificazioni Uniche dei lavoratori autonomi ovvero per le Certificazioni Uniche che contengono soli redditi da lavoro autonomo o da prestazione occasionale, per i quali, quindi non si utilizza il Modello 730 in sede di dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle Entrate non prevede che venga comminata alcuna sanzione nel caso in cui il sostituto d’imposta o il professionista abilitato inviino tali documenti in un momento successivo alla scadenza prevista del prossimo 9 Marzo 2015. Le Certificazioni degli Autonomi, infatti, non serviranno per redigere il Modello 730/2015 Precompilato e serviranno solo per fornire maggiori dati fiscali al Fisco.

Dati INAIL
Un’altra delle sezioni che sta creando particolari problemi di compilazione ai sostituti d’imposta, è quella riservata ai dati INAIL. Sempre al fine di semplificare il lavoro di Consulenti e dottori Commercialisti, l’Agenzia delle Entrate ha disposto che questi ultimi, solo per questo primo anno, potranno decidere liberamente se compilare la sezione dedicata ai dati assicurativi relativi all’Inail. Qualora questa sezione non dovesse risultare compilata, i sostituti d’imposta e i professionisti abilitati non subiranno sanzioni.

Sanzioni e Ravvedimento
A tal proposito è opportuno ricordare che il D. Lgs. Semplificazioni Fiscali (175/2014) che ha istitutito la Dichiarazione Precompilata e la Certificazione Unica, ha previsto una sanzione di euro 100 per ogni Certificazione Unica tardiva o inviata in ritardo rispetto alla scadenza fissata del 9 Marzo 2015.
La sanzione può essere evitata unicamente provvedendo alla correzione della Certificazione Unica o al suo invio, entro 5 giorni dalla data di scadenza.
Più recentemente è stato anche chiarito che non è contemplata la possibilità del ravvedimento operoso in caso di invio incompleto o tardivo della Certificazione Unica, dal momento che questo documento è necessario per la redazione del Modello 730 per il quale i tempi sono altrettanto stretti (dovra essere reso disponibile, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal prossimo 15 Aprile).

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