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Apprendistato e disoccupazione: i chiarimenti del Ministero

mercoledì 25 maggio 2016, di Chiara Troncarelli

Il Ministero del Lavoro con l’interpello n.19 del 20 maggio 2016 ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito all’apprendistato professionalizzante ai fini della qualificazione o riqualificazione dei lavoratori disoccupati, introdotto nel nostro ordinamento dal Jobs Act all’art. 47, comma 4, ma di fatto poco utilizzato dai datori di lavoro.

Apprendistato ai fini della riqualificazione: che cos’è?

L’apprendistato professionalizzante ai fini della qualificazione o riqualificazione è una particolare tipologia di contratto di apprendistato che è finalizzata al reinserimento del lavoratore nel mercato del lavoro.

Tale contratto può essere stipulato con i lavoratori:

  • beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione;
  • senza limiti di età anagrafica a differenza delle altre tipologie di apprendistato.

La norma specifica poi è che a tali lavoratori che stipulano un contratto di apprendistato professionalizzante ai fini della qualificazione o riqualificazione si applicano,

“le disposizioni in materia di licenziamenti individuali, nonché, per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, il regime contributivo agevolato e l’incentivo previsti dalla Legge n. 223/91”.

Apprendistato professionalizzante: chi sono i beneficiari?

Stante lo scarso utilizzo di questo tipo di contratto, l’ Associazione nazionale delle Agenzie per il Lavoro ha chiesto al Ministero del Lavoro se tra i lavoratori che beneficiano di un trattamento di disoccupazione e possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante ai fini della qualificazione o riqualificazione si possono includere anche coloro che in qualità di disoccupati “percepiscono l’indennità oraria per la frequenza di azioni di politica attiva del lavoro o comunque i soggetti beneficiari di un contratto di ricollocazione”.

Chi sono dunque i beneficiari dell’apprendistato professionalizzante ai fini della qualificazione o riqualificazione?

Il Ministero del lavoro ha fornito la corretta interpretazione della norma, che prevede l’assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione.

Secondo il Ministero, non si può stipulare un contratto di appprendistato professionalizzante ai fini della qualificazione o riqualificazione con soggetti disoccupati che siano beneficiari di assegno di ricollocazione o abbiano stipulato già un contratto di ricollocazione, salvo che non siano percettori anche di un trattamento di disoccupazione.

Insomma, come chiarito dal Ministero occorre essere beneficiari di una misura di sostegno al reddito e, nell’ambito dei trattamenti di disoccupazione, tali non possono essere considerate le indennità erogate a titolo di assegno o contratto di ricollocazione.

Infine il Ministero ricorda che il Legislatore ha previsto uno nuovo strumento di politica attiva, il c.d. assegno individuale di ricollocazione, al momento non ancora utilizzabile, poiché la sua validità e utilizzabilità è subordinata all’adozione dei provvedimenti di competenza dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).

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