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ASPI: entro il 17 giugno i datori devono procedere al versamento

mercoledì 5 giugno 2013, di Valentina Pennacchio

L’ASPI è l’Assicurazione Sociale Per l’Impiego introdotta dalla Riforma Fornero che avrebbe dovuto sostituire le indennità di disoccupazione e mobilità correnti, lasciando inalterata la disoccupazione agricola.

In un’intervista rilasciata a Forexinfo la Professoressa di Diritto del Lavoro presso l’Università degli Studi Roma Tre Silvia Ciucciovino ha spiegato che l’ASPI avrebbe dovuto realizzare “la tanto sospirata universalizzazione delle tutele contro la disoccupazione”, ma

“In realtà tale universalizzazione non si è affatto realizzata in quanto, se si eccettuano gli apprendisti, le categorie coperte dall’ASPI sono praticamente le stesse che già in precedenza erano coperte dall’indennità di disoccupazione e dall’indennità di mobilità. Continuano a rimanere quasi del tutto esclusi da qualsivoglia sostegno reddituale vaste fasce di cittadini privi di lavoro: i lavoratori autonomi, gli inoccupati, i disoccupati di lunga durata”.

La circolare INPS 44/2013 è intervenuta in materia al fine di chiarire alcuni aspetti relativi ai i criteri di determinazione del contributo e le istruzioni che i datori di lavoro dovranno seguire per il versamento dell’ASPI.

Entro il 17 giugno i datori devono procedere al versamento sulle interruzioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, verificatesi nei periodi di paga compresi da gennaio a marzo 2013.

Chi è escluso?

La circolare INPS specifica che restano escluse dall’obbligo contributivo le cessazioni del rapporto di lavoro a seguito di:

  • dimissioni (escluse quelle per giusta causa o avvenute nel periodo tutelato di maternità);
  • risoluzioni consensuali (esclusi i casi relativi a procedura di conciliazione presso la DTL e al trasferimento del lavoratore in un’altra sede della medesima azienda, distante più di 50 km dalla residenza del dipendente e/o raggiungibile, mediamente, in 80 minuti o più mezzi pubblici);
  • decesso del dipendente;
  • esodi di lavoratori “anziani” avvenuti secondo le disposizioni della riforma, anche riferirti a dirigenti;
  • licenziamenti dei lavoratori domestici con contratto a tempo indeterminato;
  • licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro (fino al 31/12/2015);
  • interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere (fino al 31/12/2015);
  • licenziamenti collettivi (fino al 31/12/2016).

Nonostante queste precisazioni lo scenario contributivo è piuttosto critico, soprattutto perché c’è chi ritiene che il versamento è dovuto anche in quei casi non propriamente decisi dai datori, quali:

  • i licenziamenti realizzati per giusta causa o le dimissioni durante il periodo tutelato di maternità;
  • le cessazioni dei rapporti di apprendistato, diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, per mancata volontà di qualificare l’apprendista da parte del datore.

Misura del contributo

La Legge di Stabilità 2013 ha introdotto dei correttivi rispetto alle previsioni originarie della Riforma Fornero (legge 92/2012), stabilendo che il contributo deve scattare anche quando il lavoratore, pur rientrando tra i nuovi beneficiari dell’indennità di disoccupazione, non vanta l’accredito contributivo necessario per beneficiare del sussidio.

Il precedente parametro del 50% del trattamento ASPI spettante al lavoratore cessato è stato sostituito con il 41% del massimale mensile. La somma limite stabilita per il 2013 è pari a € 1.180.

Per le interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute a decorrere dal 1 gennaio 2013, per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni, la contribuzione da versare sarà pari a € 483,80 (€ 1.180 x 41%).

Per i soggetti che vantano 36 mesi di anzianità aziendale l’importo massimo da versare sarà € 1.451 (€ 483,80 x 3).

L’INPS precisa altresì che:

  • il contributo non è connesso all’importo della prestazione individuale, ne consegue che lo stesso è dovuto nella misura indicata, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro cessato (full time o part time);
  • per i rapporti di lavoro inferiori a 12 mesi, il contributo deve essere rideterminato in ragione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro. Viene considerato mese intero quello in cui la prestazione lavorativa sia stata resa per almeno 15 giorni di calendario. A titolo esemplificativo: per un rapporto di 10 mesi l’importo da versare nel 2013 è pari a € 403,16 perché l’importo annuo pari a € 483,80 va diviso per 12 e il risultato va moltiplicato per il numero dei mesi del rapporto, in questo caso 10;
  • la contribuzione va assolta in un’unica soluzione;
  • nell’anzianità aziendale si devono includere tutti i periodi di lavoro a tempo indeterminato, mentre i rapporti a tempo determinato si considerano solo se il rapporto è stato trasformato senza soluzione di continuità o se si è verificata la restituzione del contributo dell’1,40%. Nell’anzianità aziendale non si tiene conto neanche dei periodi di congedo di cui all’articolo 42, comma 5 del D.lgs 151/2001.

Tempistiche

L’INSP specifica che:

“L’obbligo contributivo deve essere assolto entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro”.

E aggiunge che:

“Il versamento soggiace all’ordinaria disciplina sanzionatoria prevista in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria a carico del datore di lavoro”.

La data del 17 giugno è ricavata dalla seguente disposizione:

“In relazione alle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nei periodo di paga da ‘gennaio a marzo 2013’, il versamento del contributo potrà essere effettuato, senza aggravio di oneri accessori, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare”.

Essendo il 16 giugno domenica, la scadenza slitta al 17 giugno 2013.

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