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730 Precompilato, scadenza 7 e 23 luglio: i dati da ricontrollare prima dell’invio redditi, immobili e spese mediche
lunedì 6 luglio 2015, di
La giornata di domani, 7 luglio, segna la prima delle due scadenze previste per l’invio del Modello 730 Precompilato.
Nella giornata di domani, infatti, i contribuenti che hanno deciso di gestire autonomamente la dichiarazione dei redditi precompilata, dovranno necessariamente inviare il 730 tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate, mentre entro il prossimo 23 luglio, sarà la volta dei contribuenti che, pur essendo interessati dal nuovo 730 Precompilato, hanno comunque deciso di ricorrere all’ausilio dei Caf e dei professionisti abilitati per inviare la nuova dichiarazione precompilata.
In entrambi i casi è opportuno conoscere quali sono i dati da ricontrollare prima dell’invio, soprattutto alla luce delle molteplici falle del sistema informatico con cui il nuovo 730 Precompilato è stato gestito, un sistema che, come è stato rilevato a più riprese, non ha tenuto conto di numerosi dati, che i contribuenti, da soli o con il supporto dei professionisti, sono stati obbligati a integrare.
730 Precompilato: le detrazioni fiscali
Il quadro del Modello 730 che ha richiesto integrazioni nella quasi totalità dei casi è il quadro E dedicato agli oneri e alle spese che consentono di ottenere le detrazioni fiscali sulle tasse da versare.
Le spese da documentare, perché non inserite automaticamente dal sistema, sono:
- le spese sanitarie = in questo caso, per ottenere i dati si ricorrre agli scontrini parlanti rilasciati in farmacia, alle fatture mediche e ai ticket pagati per le spese sanitarie;
- le spese per le ristrutturazioni edilizie documentabili attraverso le fatture, le pratiche edilizie e le ricevute dei bonifici parlanti;
- le spese per gli interventi di efficientamento energetico;
- le spese sostenute per mobili e grandi elettrodomestici (nel solo caso siano avvenute congiuntamente a un intervento di ristrutturazione);
- le spese sostenute per lo sport dei figli minori a carico, ossia le spese per le associazioni sportive, le palestre e le altre strutture sportive, attestate dalle fatture ricevute dalle strutture stesse;
- le spese per i canoni di locazione degli studenti universitari fuori sede documentabili attraverso le ricevute;
- Per quanto riguarda i dati già inseriti dal sistema è opportuno verificare la correttezza di: contributi versati a colf e badanti, comprensivi della quota per la cassa colf, il cui importo deve coincidere con quello presente sul bollettino utilizzato per i versamenti;
730 Precompilato e Immobili
Per quanto riguarda gli immobili, ovvero i terreni e i fabbricati posseduti, occorre verificare o documentare ex novo, in caso di acquisto, i seguenti dati:
- la rendita catastale, la percentuale di possesso e i giorni di possesso: tali dati possono essere reperiti grazie a una visura catastale o al rogito notarile, una comparazione con il Modello 730/2014 (per il periodo d’imposta 2013) può essere utile o per reperire i dati da inserire nel 730 Precompilato (nel caso in cui non ci siano state variazioni nel patrimonio immobiliare) o per verificare quali sono i dati da correggere e integrare;
- per i fabbricati si indica anche il codice di utilizzo dell’immobile;
- per gli immobili locati deve essere documentato anche il tipo di canone di locazione, reperibile sul contratto di locazione dell’immobile;
- per i terreni occorre verificare la situazione IMU e documentare la eventuale esenzione dal tributo: in questo caso occorre prestare particolare attenzione ai terreni agricoli che, nel 2014, hanno perso l’esenzione dall’IMU, per effetto delle nuove regole di classificazione dei terreni agricoli e montani. In questo caso le informazioni relative possono essere reperite sul sito dell’Istat dove è presenta la lista dei Comuni Italiani, con la relativa classificazione, valevole ai fini dell’IMU sui terreni agricoli;
730 Precompilato e redditi percepiti
Nel Quadro C occorre verificare la presenza di tutti i redditi percepiti durante il periodo d’imposta 2014, soprattutto nel caso in cui il sostituto d’imposta non abbia comunicato, tramite la Certificazione Unica, un reddito erogato nel 2014. In queso caso, infatti, è il contribuente che rischia di incorrere in un controllo formale per dichiarazione infedele e che, pertanto, deve integrare la dichiarazione o con dati presenti (redditi e ritenute) nella certificazione unica rilasciata dal sostituto d’imposta oppure con i dati contenuti nella busta paga, nelle note per compensi occasionali e negli estratti conto, dai quali è possibile ottenere le informazioni sui redditi non documentati.
In questo caso il contribuente deve prestare particolare attenzione al caso in cui riceva una certificazione unica correttiva in cui le ritenute subite risultano ridotte, dal momento che, se questi dati corretti non vengono inseriti nella dichiarazione, si configurerebbe, poi, un’incongruenza tra le somme effettivamente versate al fisco da sostituto e quelle dichiarate dal contribuente e quest’ultimo sarebbe costretto a presentare un Modello Unico per rettificare una situazione di minor credito o maggior debito d’imposta.