Home > Altro > Archivio > Tassa Airbnb: il Consiglio di Stato chiede al Tar di esaminare il caso
Tassa Airbnb: il Consiglio di Stato chiede al Tar di esaminare il caso
mercoledì 13 dicembre 2017, di
Tassa Airbnb: qualche giorno fa Airbnb Ireland Unlimited Company e Airbnb Payments Uk Limited avevano fatto ricorso contro la tassa sugli affitti brevi chiedendone la sospensione.
Il Tar, il 18 ottobre, aveva però respinto la richiesta. Ora il Consiglio di Stato ha chiesto al Tar di predisporre “un’immediata fissazione” dell’udienza per valutare le questioni sollevate da Airbnb.
La tassa sugli affitti brevi introdotta dal DL 50/2017 si applica a tutti gli intermediari mobiliari, ai portali online o alle tradizionali agenzie immobiliari.
Tassa Airbnb: l’ordinanza del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato, dopo aver esaminato le richieste di Airbnb, ha ritenuto “meritevoli di un attento apprezzamento” le questioni sollevate da Airbnb Ireland Unlimited Company e Airbnb Payments Uk Limited sulla tassa sugli affitti brevi.
Di conseguenza quest’ultimo con ordinanza 5403 ha chiesto al Tar del Lazio di fissare immediatamente un’udienza per discutere del caso.
Infatti il Consiglio di Stato ha dichiarato che:
“considerato che le molteplici questioni dedotte dalle appellanti in relazione alla paventata lesione del diritto dell’Unione europea appaiono meritevoli di attento apprezzamento e come tali devono essere approfondite nella più opportuna sede del merito anche in relazione all’eventuale rimessione ai sensi dell’art.267, par.2 TFUE,”
ha ritenuto che le esigenze cautelari:
“siano tutelabili adeguatamente con la immediata fissazione dell’udienza di merito da parte del Tribunale amministrativo regionale.”
Queste le principali novità introdotte dall’ordinanza di Palazzo Spada.
Tassa Airbnb: che cos’è?
La tassa Airbnb è stata introdotta dal DL 50/2017, prevedendo che gli intermediari immobiliari, portali online o agenzie immobiliari tradizionali, operino come sostituti d’imposta trattenendo le tasse dovute dai proprietari di casa e trasmettano i relativi dati all’Agenzia delle Entrate.
La cedolare secca sugli affitti brevi al 21% era già apparsa:
“potenzialmente idonea ad alterare le dinamiche concorrenziali tra i diversi operatori, con possibili ricadute negative sui consumatori finali dei servizi di locazione breve.”
A ottobre il Tar, pur riservandosi di approfondire alcune questioni di rilevanza anche comunitaria, aveva affermato che:
“non si palesano discriminatorie laddove esse ragionevolmente si applicano, per la parte relativa agli obblighi di versamento, solo agli intermediari che intervengono nel pagamento del canone di locazione.”