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Split payment IVA: l’Ade “stoppa” le attestazioni al fornitore
venerdì 10 novembre 2017, di
Lo split payment IVA è stato nuovamente oggetto di attenzione da parte dell’Agenzia delle Entrate con la circolare numero 27/E dello scorso 7 novembre.
Il provvedimento in oggetto ripercorre tutte le modifiche normative intervenute nel 2017, dal DL 50/2017 in poi. La tempistica scelta è sicuramente paradossale visto che lo split payment in questo momento è ancora in fase di modifica (l’ennesima) per effetto del DL 148/2017. L’oggetto fondamentale della modifica apportata dall’ultimo intervento legislativo è l’ulteriore estensione dell’ambito soggettivo di applicazione della scissione dei pagamenti.
Tuttavia, la stampa specializzata ha evidenziato in questi giorni soprattutto un’altra problematica: l’attestazione rilasciata dal fornitore in ordine alla propria riconducibilità allo split payment IVA. Vediamo di cosa si tratta.
Split payment IVA e attestazione fornitore
L’individuazione dei soggetti destinatari della normativa sullo split payment è uno degli aspetti che ha preoccupato maggiormente gli operatori economici (imprese e professionisti), soprattutto per effetto delle continue modifiche normative.
Proprio per venire incontro a questa esigenza, il DL 50/2017 ha introdotto il comma 1-quater dell’articolo 17-ter del d.p.r. 633/1972 in cui è previsto che
“A richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti di cui ai commi 1 e 1-bis devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni del presente articolo. I cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione sono tenuti all’applicazione del regime di cui al presente articolo”
In altre parole, lo stesso legislatore - probabilmente conscio della condizione di incertezza che avrebbe caratterizzato il periodo di prima applicazione del nuovo split payment - ha previsto che i fornitori delle società possano chiedere direttamente al soggetto interessato un’attestazione che certifichi la riconducibilità dello stesso alla nuova normativa. D’altra parte, i cessionari o committenti hanno l’obbligo di rilasciare tale attestazione.
Split payment IVA e attestazione fornitore: secondo l’Agenzia delle Entrate l’utilità è transitoria
Secondo la citata circolare numero 7/E dell’Agenzia delle Entrate, l’attestazione rilasciata al fornitore di cui all’articolo 17-ter, comma 1-quater del d.p.r. 633/1972 ha solo utilità transitoria. Ciò in quanto tale attestazione avrebbe rilevanza solo fino alla pubblicazione degli elenchi definitivi.
Di conseguenza, l’eventuale rilascio dell’attestazione al fornitore non produce alcun effetto giuridico ove questa fosse discordante rispetto agli elenchi definitivi medesimi.
Si tratta tuttavia di un aspetto scarsamente concreto, considerando soprattutto come il sistema degli elenchi rappresenti a regime il criterio principale di questo particolare meccanismo di applicazione dell’imposta.