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Spesometro 2017 contribuenti IVA trimestrali: scadenza e istruzioni
lunedì 27 marzo 2017, di
Contribuenti IVA trimestrali: qual è la scadenza dello spesometro annuale 2017?
Peri contribuenti IVA trimestrali il Fisco prevede la scadenza del 20 aprile 2017 per la compilazione e l’invio dello spesometro relativo all’anno fiscale 2016.
Si tratta, come ben sappiamo, dello spesometro annuale riferito ai dati dello scorso anno, l’ultimo con queste modalità dopo l’introduzione delle comunicazioni telematiche trimestrali per effetto del Decreto Legge 193/2016.
Come lo scorso anno, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con un comunicato stampa per precisare alcuni aspetti importanti relativi allo spesometro 2017 (aspetti che peraltro riprendono fedelmente quanto già previsto negli anni scorsi).
Ecco un quadro riepilogativo sugli aspetti generali, i soggetti obbligati e soggetti esonerati dallo spesometro 2017.
Spesometro 2017 contribuenti IVA trimestrali: aspetti generali
Le operazioni rilevanti ai fini Iva, o più semplicemente Spesometro, sono state introdotte dall’articolo 21 del D.L. 78/2010.
Lo spesometro, altro non è che una riformulazione di un vecchio adempimento precedentemente abolito, denominato “elenco clienti e fornitori”, con il quale devono essere appunto comunicate, seppur con alcune esclusioni, tutte le operazioni rilevanti ai fini Iva all’Agenzia delle Entrate.
Il Provvedimento del Direttore del 2 agosto 2013, in un’ottica di semplificazione degli adempimenti ha definito le modalità tecniche e i termini relativi al nuovo spesometro a partire dall’anno 2012, introducendo la comunicazione polivalente.
Trattasi infatti di un unico modello di comunicazione che oltre ad essere utilizzato per la comunicazioni operazioni rilevanti a fini IVA (Spesometro), viene utilizzato:
- dagli operatori che svolgono attività connesse con il turismo e che ricevono somme in contanti;
- per la comunicazione delle operazioni di acquisto da operatori di San Marino;
- per la comunicazione dei dati relativi alle operazioni, effettuate a decorrere dal 1° ottobre 2013, nei confronti di operatori residenti o domiciliati in Paesi black list.
Spesometro 2017: tutti i soggetti interessati
Sono soggetti obbligati alla presentazione dello spesometro tutti i soggetti titolari di partita IVA che abbiano posto in essere nell’anno d’imposta 2016 operazioni rilevanti a fini IVA (imponibili, non imponibili, esenti).
Nello specifico:
- i contribuenti in regime di contabilità semplificata (sia imprese che professionisti);
- enti non commerciali, per le sole fatture emesse nell’esercizio dell’attività commerciale o agricola;
- contribuenti non residenti in Italia che hanno un’organizzazione stabile in Italia e che operano in questo Paese sia direttamente che tramite un rappresentante fiscale;
- contribuenti che sono dispensati dagli adempimenti IVA per le operazioni esenti;
- contribuenti che applicano il regime agevolato (ex L. 388/2000) per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo;
Sono invece, soggetti esonerati dall’obbligo di comunicazione dello spesometro 2017:
- i contribuenti che si avvalgono del regime regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (regime dei minimi);
- lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico, nell’ambito delle attività istituzionali diverse da quelle previste dall’art. 4 del DPR n. 633/72,
- i soggetti che hanno optato per il nuovo regime forfettario ex L.190/2014.
Spesometro 2017: le operazioni rilevanti
Per ciò che concerne le operazioni rilevanti ai fini dello spesometro, queste sono:
- Le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali vige obbligo di emissione della fattura, a prescindere dall’importo;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute senza obbligo di emissione della fattura di importo unitario pari o superiore a 3.000 euro al netto dell’Iva;
- le operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a
mille euro, effettuate da chi esercita commercio al minuto e attività assimilate, o da agenzie di viaggi e turismo, nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell’Unione europea.
Sono invece operazioni escluse dallo spesometro:
- le importazioni, le esportazioni indicate all’articolo 8, comma 1, lettere a) e b), del DPR 633/1972;
- le operazioni intracomunitarie;
- le operazioni che costituiscono già oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria;
- operazioni finanziarie esenti Iva art. 10 del D.p.r. 633/72;
- le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro, effettuate nei confronti di contribuenti, non soggetti passivi Iva, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate.