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Società tra avvocati: reddito è d’impresa, sono dovute IRES e IRAP

martedì 8 maggio 2018, di Guendalina Grossi

Società tra avvocati: l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 35/E del 7 maggio 2018 ha specificato che una società per azioni, costituita per l’esercizio dell’attività di avvocato, deve adottare il regime fiscale previsto per le società di capitali e, dunque, deve assoggettare a Ires il reddito prodotto e a Irap il valore della produzione.

Il chiarimento dell’Agenzia è stato pubblicato in risposta ad un interpello presentato da una SPA costituita per l’esercizio dell’attività di avvocato.

I dubbi dell’istante riguardavano l’applicazione del corretto regime fiscale in base alla natura del reddito prodotto e, in particolare, la risoluzione pubblicata dall’Agenzia delle Entrate risponde ai dubbi circa la possibilità di adozione del regime fiscale previsto per le società di capitali, con conseguente assoggettamento del proprio reddito ad IRES e il valore della produzione ad IRAP.

Dubbi sorti alla luce dei differenti orientamenti di prassi contrapposti nel corso del tempo, viste inoltre le novità introdotte dalla Legge annuale per il mercato e la concorrenza (Legge n. 124/2017).

Società tra avvocati come imprese: i chiarimenti sulla natura del reddito prodotto

L’art. 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, introdotto dall’art. 1, comma 141 della legge 4 agosto 2017, n. 124, disciplina l’esercizio della professione forense in forma societaria.

In particolare, l’esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, di capitali o cooperative iscritte in apposita sezione speciale dell’albo tenuto dall’ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società, nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni;
  • la maggioranza dei membri dell’organo di gestione deve essere composta da soci avvocati;
  • i componenti dell’organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale, i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori.

Sul piano civilistico le società tra avvocati sono costituite secondo i modelli regolati dai titoli V e VI del codice civile. Pertanto, non costituiscono un genere autonomo con causa propria, ma appartengono alle società tipiche regolate dal codice civile e, come tali, sono soggette alla disciplina legale del modello societario prescelto.

Conseguentemente si ritiene che, in assenza di una esplicita norma, l’esercizio della professione forense svolta in forma societaria costituisce attività d’impresa, in quanto, risulta determinante il fatto di operare in una veste giuridica societaria piuttosto che lo svolgimento di un’attività professionale.

Società tra avvocati: sottoposte a Ires e Irap

Visto quanto appena detto, l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 35/e del 7 maggio 2018 ha chiarito che anche sul piano fiscale alle società tra avvocati costituite sotto forma di società di persone, di capitali o cooperative, si applichino le previsioni di cui agli articoli 6, ultimo comma, e 81 del TUIR, per effetto delle quali il reddito complessivo delle società da qualsiasi fonte provenga è da considerasi reddito d’impresa.

Ne consegue che anche la società per azioni costituita per l’esercizio dell’attività di avvocato debba adottare il regime fiscale previsto per le società di capitali e, dunque, deve assoggettare ad IRES il reddito prodotto e ad IRAP il valore della produzione.

Per ulteriori informazioni si allega di seguito la risoluzione n. 35/E dell’Agenzia delle Entrate pubblicata il 7 maggio 2018.

Risoluzione n. 35/E del 7 maggio 2018 dell’Agenzia delle Entrate
Natura del reddito prodotto dalle società tra avvocati STA - Art. 4-bis Legge 31 dicembre 2012, n. 247

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