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Riforma giudici di pace, testo in Gazzetta Ufficiale: tutte le novità
martedì 1 agosto 2017, di
La riforma della magistratura onoraria - contenente la modifica alle competenze del giudice di Pace - attuata con il decreto n°116 del 2017 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
Un decreto legislativo molto atteso, perché introduce delle importanti novità per la magistratura onoraria riguardanti i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari.
Tra le varie novità della riforma c’è quella che comporta una notevole riduzione per gli stipendi dei giudici di pace, per un risparmio tale da permettere l’assunzione di 3.500 nuovi magistrati in due fasi.
Tutta la riforma verrà approvata in diverse fasi tant’è che - come si legge nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale - il regime transitorio terminerà solamente nel 2021, alla fine del quale i giudici onorari effettivi saranno circa 8mila.
Le novità della riforma della magistratura onoraria sono contenute nel testo del decreto n°116 del 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 luglio. Questa comincerà ad essere operativa dal 15 agosto 2017, una volta che saranno trascorsi i quindici giorni necessari dalla pubblicazione in GU.
Cosa cambierà nei prossimi mesi? Facciamo il punto della situazione analizzando i cambiamenti più importanti che verranno apportati una volta che la riforma dei giudici di pace comincerà ad essere operativa.
Nuove competenze per i giudici di pace
La riforma stabilisce che ciascun giudice di pace non può essere impegnato per più di 2 giorni alla settimana; un limite che è stato molto contestato, ma il Ministero della Giustizia ha deciso di andare avanti per la propria strada definendolo un “tetto coerente con le caratteristiche di temporaneità e non esclusività dell’incarico”.
Il limite di 2 giorni, comunque, si applica solamente nei confronti dei magistrati onorari che entreranno in servizio dopo il 15 agosto; per tutti gli altri, invece, sarà possibile un impiego di massimo 3 giorni con un’indennità aumentata visto il giorno di lavoro in più.
Nel periodo transitorio gli uffici giudiziari dovranno adattarsi a questa novità, strutturando un piano organizzativo che renda più contenuto l’utilizzo della magistratura onoraria.
Con il decreto cambiano le competenze dei giudici di pace. Nel dettaglio questi potranno occuparsi di cause riguardanti:
- beni mobili con valore non superiore ai 50mila euro;
- incidenti stradali: in questo caso il limite è stato alzato dai 20mila euro ai 100mila;
- diritti reali e comunione per un valore massimo di 30mila euro;
- materia di condomini.
Inoltre, è stata alzata anche la soglia entro la quale il giudice di pace potrà giudicare secondo equità le liti: dagli attuali 1.100 euro si è passati a 2.500 euro.
Sarà competenza dei magistrati onorari l’esecuzione forzata mobiliare così come i procedimenti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria e di opposizione ai provvedimenti amministrativi.
Taglio per gli stipendi dei giudici di pace
Come anticipato, con la riforma della magistratura onoraria ci sarà un dimezzamento degli stipendi dei giudici di pace. Questo avverrà tramite l’introduzione di un doppio regime a seconda delle funzioni svolte; ad esempio per i “giudicanti” e “requirenti” la retribuzione fissa sarà di 16.140 euro annui, alla quale si aggiungerà una retribuzione variabile con importo massimo del 30% del fisso (poco più di 4.800 euro).
Per le mansioni non giudiziarie, invece, la retribuzione fissa scende a 12.912 euro, più la parte variabile del 30% (massimo 3.800 euro). Insomma, nel migliore dei casi un giudice di pace avrà uno stipendio annuo leggermente superiore ai 20mila euro; un duro colpo se consideriamo che oggi la retribuzione media ammonta a circa 47mila euro annui.
Grazie a questa novità sarà possibile risparmiare abbastanza per procedere con l’assunzione di 1.500 nuovi giudici di pace entro il 1° settembre 2021 (termine della fase transitoria) ai quali se ne aggiungeranno altri 2.000 una volta che la riforma sarà a regime.
In totale i giudici onorari saranno 8.000 per un esborso complessivo dello Stato pari a 151 milioni di euro; una cifra sostenibile che non mette a rischio il bilancio.