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Proroga versamenti 2017: recupero dello 0,40%. Ecco come fare
giovedì 27 luglio 2017, di
La proroga dei versamenti da Unico 2017 ha comportato non poche difficoltà per contribuenti, imprese e professionisti. Una delle problematiche più comuni (e probabilmente odiose) riguarda l’eventuale pagamento dello 0,40% in più a titolo di maggiorazione per i contribuenti che hanno puntualmente adempiuto al proprio dovere nel periodo compreso tra il 1° ed il 20 luglio.
In altre parole, poiché la proroga è arrivata soltanto nel pomeriggio del 20 luglio, chi dovesse aver versato le imposte con la maggiorazione dello 0,40% oltre il 30 giugno ma non dopo il 20 luglio, di fatto ha versato una quota non dovuta, che adesso occorre recuperare.
Vediamo nel dettaglio come fare a recuperare lo 0,40% in più indebitamente versato dai contribuenti.
Proroga versamenti Unico 2017: recupero dello 0,40% indebitamente versato in più tra il 1° ed il 20 luglio
L’intervento (doppio) del Mef con i due comunicati ed il DPCM di ieri consente ai contribuenti di recuperare l’eventuale 0,40% versato e non dovuto sui pagamenti effettuati tra il 1° ed il 20 luglio 2017.
In particolare, è possibile:
- in ordine agli eventuali acconti versati per il 2017 con lo 0,40% in più, non occorre indicare alcun importo in dichiarazione dei redditi. La maggiorazione eventualmente versata e non dovuta potrà essere recuperata versando un minore importo a titolo di secondo acconto a novembre, ovvero in sede di saldo delle imposte dovute per l’anno 2017, con la dichiarazione 2018;
- indicare la maggiorazione pagata e non dovuta nel quadro RX casella risultato della dichiarazione del modello Redditi persone fisiche, al rigo RX1 Irpef, a colonna 3 eccedenza di versamento a saldo.
Proroga versamenti Unico 2017: deleghe e rate già predisposte, cosa fare?
I contribuenti che dovessero aver già predisposto il piano di rateazione non devono preoccuparsi. Qualora la proroga ufficiale intervenuta in queste ore non fosse conveniente, questi hanno la facoltà di non aderirvi.
Si tratta di un orientamento ormai consolidato da parte dell’Agenzia delle Entrate, almeno sin dalla risoluzione numero 69/E del 21 giugno 2012.