Equo compenso professionisti, legge approvata: ecco le novità

Anna Maria D’Andrea

16 Novembre 2017 - 16:22

Equo compenso professionisti per le prestazioni rese non soltanto dagli avvocati ma dagli iscritti ad Ordini e non. Ecco le novità previste dal DL 148/2017 approvato al Senato.

Equo compenso professionisti, legge approvata: ecco le novità

Equo compenso per tutti i professionisti: è stato approvato l’emendamento al Decreto Legge fiscale collegato alla manovra di bilancio 2018.

Più tutele non soltanto per gli avvocati, inizialmente unici beneficiari delle norme sull’equo compenso, ma per tutti i professionisti iscritti ad Ordini, come i commercialisti o gli architetti, e per quelli iscritti a Collegi ed associazioni, come gli infermieri.

Le nuove norme sull’equo compenso prevedono che professionisti e lavoratori autonomi senza albo vengano pagati “in proporzione alla durata, alla quantità e alla complessità del lavoro svolto, avendo riguardo al contenuto della prestazione, all’esperienza richiesta e ai costi di produzione necessari per svolgerla”.

Una rivoluzione per il mondo dei professionisti: saranno vietate le clausole vessatorie nei contratti, così come non si assisterà più a bandi di concorso pubblici che prevedono compensi irrisori, in quanto la nuova legge sull’equo compenso si estende anche alle prestazioni rese nei confronti della Pubblica Amministrazione.

A corollario delle novità previste dal Decreto Fiscale 148/2017, l’importo del compenso dovuto alle diverse prestazioni dei professionisti dovrà esser fissato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione.

Vediamo intanto quali sono le regole previste dalle nuove norme sull’equo compenso per i professionisti iscritti all’Albo e non.

Equo compenso professionisti, legge approvata: ecco le novità

Le nuove regole sull’equo compenso per i professionisti, precedentemente pensate ed introdotte soltanto per gli avvocati, vengono ora ufficialmente estese a tutti.

Un cambio di strategia, nei confronti dei professionisti, che diventa ora ufficiale dopo l’approvazione definitiva del DL fiscale 148/2017 al Senato e che aspetta soltanto l’ultimo passaggio alla Camera prima di diventare ufficialmente legge.

L’emendamento al decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2018 estende inoltre le norme sull’equo compenso anche alle prestazioni rese nei confronti della Pubblica Amministrazione, stabilendo di fatto il divieto di predisporre bandi di gara con compensi minimi e fuori dai parametri.

È necessario un ulteriore passo per l’attuazione delle norme sull’equo compenso: si tratta della definizione del minimo dovuto per le diverse prestazioni dei professionisti.

Verrà stabilito con apposito decreto attuativo a seguito dell’entrata in vigore del testo di conversione del DL fiscale 2017 e i parametri saranno predisposti e aggiornati ogni due anni in accordo con ordini, collegi o associazioni di categoria.

Clausole vessatorie nei contratti nulle

I professionisti non verranno tutelati soltanto in relazione al compenso dovuto, ma anche nel complesso dello svolgimento della prestazione professionale. Più tutele e diritti, con il divieto di inserire clausole vessatorie nei contratti.

Si tratta, nello specifico, delle seguenti clausole, che verranno considerate nulle anche se oggetto di trattativa e approvazione:

  • nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
  • nell’attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
  • nell’attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l’avvocato deve eseguire a titolo gratuito;
  • nell’anticipazione delle spese della controversia a carico dell’avvocato;
  • nella previsione di clausole che impongono all’avvocato la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell’attività professionale oggetto della convenzione;
  • nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
  • nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all’avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in di le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;
  • nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;
  • nella previsione che il compenso pattuito per l’assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.

Equo compenso professionisti anche per le prestazioni nella Pubblica Amministrazione

Le nuove regole si applicheranno non soltanto nei rapporti tra privati ma anche alle attività professionali rese nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Il compenso dovrà dunque corrispondere ai parametri di equità previsti dalla normativa di riferimento, così come saranno considerate nulle le clausole vessatorie nei contratti.

Mai più a pagamenti dopo i 60 giorni oppure a bandi di appalti pubblici ad un euro. Una norma che porrà fine alla cattiva prassi di svalutare le prestazioni professionali e darà il via ad una nuova stagione di dignità per i liberi professionisti.

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