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Cessione credito Ecobonus condomini incapienti: ecco le regole

martedì 29 agosto 2017, di Giorgio Battisti

Ecobonus 2017: cessione del credito condomini incapienti illustrata dall’Agenzia delle Entrate.

Il provvedimento del 28 agosto 2017 fa il punto su come i contribuenti in no tax area potranno beneficiare delle detrazioni fiscali per risparmio energetico.

La novità riguarda gli incapienti di condomini che effettuano, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 lavori di riqualificazione energetica: la detrazione fiscale pari al 70% e al 75% potrà essere ceduta non soltanto a fornitori e imprese ma anche alle banche.

Il provvedimento sull’Ecobonus pubblicato dall’Agenzia delle Entrate sostituisce il precedente, datato 9 giugno 2017 e illustra le nuove regole per i contribuenti che, pur se esenti dalle imposte sui redditi, potranno beneficiare della detrazione per la quota di spesa a loro imputabile.

Ecco come funziona la cessione del credito Ecobonus 2017 per i condomini incapienti

Importanti novità sono state introdotte per i contribuenti incapienti con il DL 50/2017, con il quale è stata introdotta la possibilità di cessione del credito dell’Ecobonus anche alle banche.

Il provvedimento del 28 agosto 2017 - di seguito allegato - pubblicato dall’Agenzia delle Entrate, mette a disposizione tutte le istruzioni, gli adempimenti a carico dell’amministratore di condominio e le modalità di cessione del credito per gli incapienti.

I contribuenti in no tax area beneficiare delle detrazioni fiscali per lavori in condominio potranno cedere il credito spettante ai seguenti soggetti:

  • fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi di cui all’articolo 14, commi 2-ter e 2-quater del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63;
  • altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti. E’ esclusa la cessione del credito in favore delle amministrazioni pubbliche;
  • istituti di credito e intermediari finanziari, nella sola ipotesi in cui il credito sia ceduto dai soggetti incapienti.

L’Agenzia delle Entrate ricorda inoltre che la possibilità di cessione del credito è riconosciuta a:

  • i soggetti anche non tenuti al versamento dell’imposta sul reddito, a condizione che siano teoricamente beneficiari della detrazione d’imposta prevista per gli interventi di cui all’articolo 14, commi 2-ter e 2-quater, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63;
  • i cessionari del credito i quali a loro volta possono effettuare ulteriori cessioni.

Ecobonus condomini incapienti 2017: provvedimento AdE

Di seguito si allega il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2017 per i lettori interessati ad approfondire.

Agenzia delle Entrate - provvedimento 28 agosto 2017
Scarica il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate con tutte le regole e le modalità di cessione del credito dell’Ecobonus per i condomini incapienti

Ecobonus codomini 2017: importo della detrazione

Per lavori di riqualificazione energetica in parti comuni del condominio l’Ecobonus prevede la possibilità di detrazione Irpef al 70% o al 75%.

L’Ecobonus condomini è calcolato sulla base delle seguenti regole:

  • nella misura del 70% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, se relative ad interventi condominiali che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 % della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo,
  • nella misura del 75% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, se relative ad interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015.

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