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Deposito Iva: estrazione dei beni, non sempre necessario prestare garanzia
mercoledì 17 gennaio 2018, di
Deposito Iva: con la risoluzione n. 5/E del 16 gennaio 2018 l’Agenzia delle Entrate, in seguito ad un interpello ordinario, fornisce alcuni chiarimenti in merito all’introduzione e all’estrazione dei beni.
L’Agenzia delle Entrate dopo aver analizzato la disciplina dei depositi Iva chiarisce che non occorre prestare garanzia per il pagamento dell’Iva se il soggetto che estrae i beni dal deposito Iva è lo stesso soggetto che li aveva introdotti a seguito di importazione da paesi extra europei.
Vediamo di seguito nel dettaglio i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in merito all’introduzione e all’estrazione dei beni dai depositi Iva.
Il quesito posto all’Agenzia delle Entrate
Viste le importanti novità apportate in materia di depositi Iva dal Dl 193/2016, a cui hanno fatto seguito le disposizioni attuative adottate con il Dm 23 febbraio 2017, il gestore di un deposito Iva ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se rientra nelle ipotesi di esenzione dalla prestazione della garanzia prevista dall’articolo 50-bis, comma 6, il caso in cui l’operatore che effettua l’estrazione dei beni coincida con quello che si è occupato dell’immissione nello stesso deposito.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate nella risoluzione 5/E del 16 gennaio 2018
L’Agenzia delle Entrate, prima di fornire chiarimenti in merito al quesito posto dal gestore del deposito Iva, spiega che dopo le modifiche apportate alla disciplina dei depositi Iva una delle novità più importanti riguarda l’estrazione dei beni (momento di esigibilità dell’imposta), sottoposta, ora, a regole diverse in base alla provenienza delle merci.
L’Agenzia spiega dunque che l’imposta è dovuta dal soggetto che procede all’estrazione ed è versata (in suo nome e per suo conto) dal gestore del deposito.
L’unica eccezione a questa regola è prevista per le ipotesi dei beni introdotti per effetto di un acquisto intracomunitario e per quella dei beni immessi in libera pratica. Per questi ultimi, è previsto che per poter assolvere l’imposta mediante il meccanismo dell’inversione contabile chi effettua l’estrazione deve prestare garanzia.
L’Agenzia ricorda poi che il decreto attuativo delle nuove disposizioni prevede delle eccezioni. Esso infatti elenca alcuni requisiti di affidabilità che consentono di applicare il reverse charge, al momento dell’estrazione, senza garanzia e i casi in cui tali requisiti si considerano presunti, con conseguente esenzione dalla garanzia.
Il caso posto dal gestore del deposito Iva rientra in quelli previsti dal decreto attuativo.
Per questo motivo l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non occorre prestare garanzia per il pagamento dell’Iva se il soggetto che estrae i beni dal deposito Iva è lo stesso soggetto che li aveva introdotti a seguito di importazione da paesi extra europei.
Per ulteriori informazioni i lettori possono consultare la risoluzione n. 5/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 16 gennaio 2018 allegata di seguito.