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Controlli 730 precompilato: sanzioni e imposte a carico di CAF e intermediari

lunedì 19 febbraio 2018, di Anna Maria D’Andrea

Controlli formali sui modelli 730 precompilati inviati (con modifiche) nel 2015: debuttano le nuove regole che scaricano sanzioni e imposte su CAF e intermediari.

Entro la fine del mese di febbraio gli intermediari che hanno prestato assistenza ai contribuenti nella modifica del modello 730 precompilato relativo ai redditi del 2014 dovranno rispondere all’Agenzia delle Entrate nel caso di richieste di chiarimenti pervenute lo scorso mese di dicembre.

Si tratta di un adempimento ricorrente ed abbastanza immediato da gestire; la particolarità è che nel 2018 per la prima volta si applicheranno le nuove regole in caso di visto di conformità infedele.

Modificare il modello 730 precompilato dall’Agenzia delle Entrate diventa una vera e propria presa di responsabilità per il CAF o il professionista, il quale in caso di esito del controllo negativo dovrà farsi carico delle sanzioni e della maggiore imposta applicata al contribuente.

Controlli 730 precompilato 2015: risposte entro febbraio 2018

Il tema dei controlli formali sulla dichiarazione dei redditi e nello specifico sul modello 730 precompilato inviato dagli intermediari con modifiche è al centro dell’attenzione in questi giorni: per la prima volta verranno applicate le nuove regole in materia di visto di conformità infedele come modificate dall’art. 6 del Decreto Legislativo n. 175 del 2014.

L’iter procedurale prevede infatti che l’Agenzia delle Entrate possa trasmettere, entro il 31 dicembre del 2° anno successivo a quello di invio della dichiarazione dei redditi precompilata, richieste di documenti e chiarimenti.

I controlli formali ai quali sono sottoposti in questi mesi CAF e professionisti intermediari riguardano quindi il modello 730 precompilato 2015 relativo ai redditi 2014.

Le comunicazioni non saranno più trasmesse ai contribuenti che a partire dalla stagione dichiarativa del 2015, non saranno più responsabili di errori ed eventuali richieste di chiarimenti.

Il tutto dovrà esser gestito direttamente dall’intermediario che ha dichiarato la propria responsabilità apponendo il visto di conformità prima della trasmissione.

Le risposte all’Agenzia delle Entrate dovranno essere fornite entro 60 giorni e quindi entro la fine del mese di febbraio 2018 per quanto riguarda la stagione dichiarativa 2015. Attraverso CIVIS, CAF e intermediari dovranno inviare i documenti e i chiarimenti richiesti.

Cosa succede nel caso in cui l’esito del controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate dovesse esser negativo?

CAF e intermediari responsabili

A tal proposito vale la pena riprendere quanto contenuto nella circolare dell’Agenzia delle Entrate pubblicata il 7 aprile 2017 in merito alle detrazioni e deduzioni d’imposta e alla responsabilità di CAF e intermediari.

L’art. 6 del Decreto Legislativo n. 175 del 2014 ha modificato la disciplina del visto di conformità infedele contenuta all’art. 39, comma 1, lettera a), del decreto n. 241 del 1997.

Il decreto, che ha introdotto la dichiarazione dei redditi precompilata, tutela l’affidamento dei contribuenti che si rivolgono a CAF o professionisti abilitati alla presentazione della dichiarazione dei redditi con il modello 730.

In tal modo l’Amministrazione Finanziaria vuole garantire la correttezza e la “minuzia” del professionista, al quale viene delegato il delicato (e rischioso) compito di inviare al Fisco la dichiarazione annuale dei redditi di un contribuente.

A garanzia del rapporto di fiducia tra professionisti e contribuente, il decreto 175/2014 ha previsto che in caso di errori il contribuente sia sgravato da sanzioni, interessi ed anche dall’eventuale maggiore imposta dovuta.

Sono infatti tenuti a pagare un importo corrispondente alla somma dell’imposta, degli interessi e della sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente CAF e intermediari abilitati accusati di aver commesso l’errore a seguito della modifica del modello 730 precompilato dall’Agenzia delle Entrate.

La responsabilità diretta dell’intermediario viene meno soltanto nel caso di condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente, ovvero quando il dichiarante ha volutamente omesso di presentare documenti necessari (ma a questo punto sorge il problema di come dimostrare tale circostanza..).

Il visto di conformità infedele

La circolare dell’Agenzia delle Entrate sopra menzionata reca ampio spazio alla trattazione della nuova responsabilità a carico di intermediari professionisti e CAF.

Ribadisce infatti che l’intermediario è tenuto ad effettuare i controlli previsti dall’art. 2 del DM n. 164 del 1999, e differenzia le conseguenze dell’apposizione del visto di conformità infedele alle cause di punibilità previste dal Decreto Legislativo n. 241/1997.

In merito al modello 730 l’obbligo degli intermediari di farsi carico delle sanzioni, interessi e dell’imposta dovuta dal contribuente si applica in relazione alla verifica:

  • della corrispondenza dell’ammontare delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni esibite;
  • delle detrazioni d’imposta spettanti in base alle risultanze dei dati della dichiarazione e ai documenti presentati dal contribuente;
  • delle deduzioni dal reddito spettanti in base alle risultanze dei dati della dichiarazione e ai documenti presentati dal contribuente;
  • dei crediti d’imposta spettanti in base ai dati risultanti dalla dichiarazione e ai documenti prodotti dal contribuente.

Rimandando alla circolare dell’Entrate per tutti gli ulteriori casi in cui scatta la responsabilità per visto di conformità infedele, si ricorda che in caso di incongruenze l’attività di verifica potrà essere valutata anche ai fini dell’applicazione delle sanzioni non pecuniarie e pecuniarie previste dagli arti. 4 e 4 ter dell’art. 39 del D.lgl. n. 241/1997: revoca/sospensione dell’autorizzazione all’esercizio dell’assistenza fiscale, mancato rispetto dei livelli di servizio.

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