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CIGS 2017: arriva la proroga. Beneficiari, importo e durata

giovedì 5 gennaio 2017, di Anna Maria D’Andrea

CIGS 2017: il decreto Milleproroghe ha prorogato la prestazione a sostegno del reddito per le imprese situate in aree di crisi complessa. La Cassa Integrazione Straordinaria potrà essere richiesta fino al 31 dicembre 2017 da tutte le aziende che rispetteranno le regole attualmente in vigore per una durata massima di 36 mesi.

Con il Milleproroghe 2017 son stati stanziati ulteriori 117 milioni di euro necessari per finanziare la Cassa Integrazione Straordinaria anche per il 2017, derogando a quanto previsto dall’articolo 44 del decreto attuativo del Jobs Act n.148 del 14 settembre 2015.

Per la CIGS ci sarà la proroga e per tutto il 2017 le aziende beneficiarie in situazioni di crisi industriale complessa potranno presentare domanda per richiedere l’importo della prestazione a sostegno del reddito pensata per evitare licenziamenti collettivi.

Per quel che riguarda beneficiari, durata e importo della CIGS 2017 restano invariate le disposizioni vigenti e pertanto non viene esteso il perimetro delle aziende e dei lavoratori che potranno usufruire di questa prestazione a sostegno del reddito.

Si tratta tuttavia di una proroga importante per quei territori e quelle aziende nelle quali è in atto una crisi industriale e che, per evitare di licenziare i propri dipendenti, potranno beneficiare della prestazione a sostegno del reddito dei lavoratori anche per il prossimo anno.

Come abbiamo detto restano invariati beneficiari, durata e importo della CIGS 2017; abbiamo già dedicato spazio negli scorsi periodi a quelle che sono le procedure e le regole da seguire per poter beneficiare della CIGS. Per cercare di chiarire la situazione riassumiamo in sintesi tutte le indicazioni utili per imprese e lavoratori.

CIGS 2017: arriva la proroga. Beneficiari, importo e durata

I beneficiari della CIGS 2017 prorogata con il decreto Milleproroghe sono i lavoratori di aziende situate nelle aree di crisi industriale complessa. Prima di scendere nei dettagli, vediamo cos’è.

La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) è un’indennità erogata dall’INPS per integrare la retribuzione di lavoratori di aziende che devono affrontare situazioni di crisi e riorganizzazione o contratti di solidarietà di tipo A, ovvero per le aziende ammesse alla CIGS e che coinvolgono tutto il personale dipendente, ad eccezione di dirigenti, apprendisti, lavoratori a domicilio, con anzianità inferiore a 90 giorni, assunti per attività stagionali e part time.

Si tratta di un trattamento di integrazione salariale straordinario introdotto con il decreto legislativo 185 del 24 settembre 2016 e può essere richiesto in favore dei dipendenti di aziende situate in aree di crisi industriale complessa per una durata variabile sulla base del motivo della richiesta.

Le aree di crisi industriale complessa individuate dalla decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, sono le imprese situate in specifici territori delle seguenti regioni:

  • Friuli Venezia Giulia
  • Lazio
  • Liguria
  • Marche
  • Toscana
  • Sicilia
  • Umbria

Sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico è possibile prendere visione di tutti i territori specifici che possono attingere alla CIGS anche per 2017.

Con il decreto Milleproroghe 2017 sono stati stanziati ulteriori 117 milioni di euro che consentiranno di erogare prestazioni a sostegno del reddito nei confronti dei lavoratori situati nelle aree in cui è in atto una crisi industriale complessa.

Ecco regole relative a beneficiari, durata e importo della CIGS 2017.

CIGS 2017: beneficiari

La CIGS 2017 può essere richiesta dalle aziende con almeno 15 operai, da quelle con un numero di dipendenti maggiore a 50 e da alcune specifiche categorie. I lavoratori di queste aziende, ovvero i beneficiari della Cassa Integrazione Straordinaria sono operai, impiegati, quadri, soci e non soci di cooperative di produzione e lavoro, dipendenti. La regola vuole che il lavoratore per beneficiare della prestazione dovrà risultare impiegato in azienda da almeno 90 giorni.

Le imprese con almeno 15 dipendenti che possono richiedere la CIGS 2017 sono:

  • imprese industriali, comprese quelle edili e affini;
  • imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell’attività dell’impresa che esercita l’influsso gestionale prevalente;
  • imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell’azienda appaltante, che abbiano comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale;
  • imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscano una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell’azienda appaltante, che abbia comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale;
  • imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile;
  • imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi;
    imprese di vigilanza.

Le imprese che occupano più di 50 dipendenti sono, invece:

  • imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica;
  • agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici.

In alcuni casi la CIGS viene erogata senza vincoli relativi al numero di dipendenti assunti, ovvero:

  • imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale;
  • partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, nei limiti di spesa definiti annualmente.

CIGS 2017: importo e durata

I lavoratori beneficiari della CIGS 2017 riceveranno un importo calcolato nella misura dell’80% di quanto spettante di diritto sulla base della retribuzione lorda riferita alle ore di lavoro e calcolato per non più di 40 ore settimanali.

La durata della CIGS 2017 varia invece sulla base del motivo per il quale è stata richiesta la prestazione di integrazione salariale:

  • fino a 24 mesi negli ultimi 5 anni per riorganizzazioni, ristrutturazioni o riconversioni aziendali;
  • fino a 12 mesi nei casi di crisi aziendale;
  • fino a 36 mesi se legata a contratti di solidarietà.

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