Home > Altro > Archivio > Certificato di malattia 2017: cosa fare in caso di rientro anticipato? (…)
Certificato di malattia 2017: cosa fare in caso di rientro anticipato? Regole e sanzioni
mercoledì 31 maggio 2017, di
Certificati malattia 2017 e rientro anticipato: ogni lavoratore è tenuto a trasmettere all’INPS qualunque tipo di variazione sui tempi della prognosi indicata dal certificato medico. La comunicazione telematica all’Istituto di previdenza, da attuarsi mediante rettifica del certificato di malattia, è necessaria sia nel caso di prolungamento dell’assenza da lavoro, sia in caso di rientro anticipato.
È soprattutto l’ultimo caso quello che crea i malintesi maggiori con l’Inps, il quale potrebbe inviare visite di controllo mentre la persona è a lavoro, con il relativo rischio di sanzioni. L’obbligo di rettifica all’Inps per i certificati di malattia è stato oggetto della circolare 79/2017 dell’Istituto che dettaglia gli adempimenti richiesti tanto a lavoratore, quanto al datore di lavoro e le eventuali sanzioni.
Ecco tutte le informazioni riguardo ai certificati di malattia Inps in relazione agli adempimenti richiesti circa la rettifica della prognosi valutata dal medico.
Certificati malattia e rientro anticipato: cosa comporta la mancata rettifica?
Nel caso in cui la guarigione dovesse essere anticipata rispetto a quanto indicato nel certificato medico il lavoratore non potrà intraprendere l’attività lavorativa in assenza di rettifica della prognosi. Chi è a riposo per malattia infatti non può riprendere la propria attività durante il periodo indicato dal certificato medico dal momento un tale comportamento, tra l’altro, verrebbe a configurare una violazione della normativa sulla sicurezza.
La tutela della salute, oltre ad essere compito dello stesso lavoratore (secondo l’art. 20 del D.lgs. n. 81/2008), è anche compito del datore di lavoro che non può ammettere del personale in prognosi attestata da certificati medici. Farsi trovare a lavoro in questo caso può comportare delle sanzioni per il lavoratore inadempiente.
Ulteriormente problematica in relazione ad una ripresa anticipata dell’attività lavorativa non comunicata risulta essere la questione circa le prestazioni previdenziali. I certificati di malattia infatti assumono per l’Inps il valore di domanda di prestazione economica per malattia e una mancata rettifica potrebbe provocare dei fraintendimenti e sovrapposizioni nella loro erogazione.
La comunicazione di cambiamenti sul tempo di riposo per malattia comporta anche dei vantaggi e delle comodità per il datore di lavoro che potrà tenere sott’occhio la situazione relativa al singolo dipendente sia per via telematica, che tramite Contact center.
A fronte di quanto esposto il lavoratore che ha riscontrato un decorso più rapido della malattia potrà essere ammesso a lavoro unicamente nel caso in cui abbia provveduto alla rettifica del certificato di malattia che dovrà essere comunicato all’Inps dal medico.
Certificato di malatti e rientro anticipato: entro quando inviare la rettifica?
La rettifica del certificato di malattia deve essere comunicata per via telematica dal medico il più rapidamente possibile. Le correzioni sulla data della prognosi devono intervenire in ogni caso prima del rientro a lavoro, che è il momento da tenere in maggiore considerazione in questi casi.
È quindi da notare come la correzione sul certificato medico debba non solo essere inviata prima della scadenza indicata dalla prognosi ma, soprattutto, prima della ripresa effettiva dell’attività lavorativa.
I cambiamenti sul certificato di malattia dovranno essere redatti dallo stesso medico che ha firmato la prima attestazione che indicava una prognosi di maggiore durata.
Certificati malattia Inps e rientro anticipato: sanzioni in caso di mancata rettifica
Se non ci si è procurati di inviare comunicazione sulla variazione della prognosi, l’Inps potrà disporre delle visite di controllo domiciliari e/o ambulatoriali che potrebbero evidenziare l’assenza del lavoratore. In una tale circostanza l’Istituto provvederà a commutare le sanzioni predisposte in caso di mancata presenza alle visite mediche.
Le sanzioni in caso di mancata correzione della prognosi dei certificati di malattia Inps sono le stesse in cui si incorre per assenza alle visite fiscali e la loro entità è descritta dal prospetto seguente (circolare n. 166 del 26 luglio 1988):
| Numero di assenze | Sanzione |
|---|---|
| 1° assenza | 100% dell’indennità per massimo 10 giorni |
| 2° assenza | 50% dell’indennità nel restante periodo di malattia |
| 3° assenza | 100% dell’indennità dalla data della 3° assenza |
Le sanzioni in caso di mancata rettifica Inps per certificati di malattia sarà comminata in ogni caso fino al giorno precedente la ripresa dell’attività lavorativa. Chi si è dimostrato assente alla visita fiscale ed è inviato a visita ambulatoriale è tenuto a produrre una dichiarazione attestante la ripresa dell’attività lavorativa.
Certificato malattia e rientro anticipato: la circolare 79/2017 dell’Inps
Per ulteriori informazioni in merito alle rettifiche sulla prognosi riportata dai certificati di malattia si rinvia alla già citata circolare Inps n. 79 del 2 maggio 2017. Ecco il testo integrale dell’Istituto per ulteriori approfondimenti: