Come richiedere il bonus carburante agricoli 2026 sul portale SIAN. Scopri chi ha diritto al credito d’imposta fino al 20% e quali documenti servono.
Il decreto interministeriale che disciplina il bonus carburanti agricoli è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2026 rendendo operativa la misura e aprendo la finestra per la trasmissione delle domande che saranno gestite da AGEA.
Il contributo, riconosciuto come credito di imposta, è stato introdotto dall’articolo 8-ter del decreto legislativo numero 38 del 27 marzo 2026 per compensare, parzialmente, i maggiori sostenuti dalle imprese agricole per l’acquisto di gasolio e benzina per alimentare i mezzi utilizzati. Il credito d’imposta è riconosciuto anche per il riscaldamento delle serre per la produzione per i mesi di marzo, aprile e maggio 2026.
Come funziona l’agevolazione, quali sono i requisiti e i termini per non perdere il contributo?
Come funziona il bonus carburante agricolo
Il bonus riconosce un credito d’imposta fino al 20% delle spese sostenute per l’acquisto di carburante. Rientrano tra le spese ammissibili al bonus gli acquisti di gasolio e benzina effettuati tra il 1° marzo e il 31 maggio 2026. Il carburante deve essere stato impiegato per i mezzi utilizzati nelle attività agricole o per il riscaldamento delle serre.
Per ogni impresa l’importo nominale massimo del bonus è pari a 50.000 euro, ma se le richieste superano il budget stanziato, Agea rimodulerà la percentuale di credito in misura proporzionale, dopo la chiusura della finestra per la trasmissione delle istanze.
Chi può richiedere il bonus carburante in agricoltura?
A poter richiedere il contributo sotto forma di credito d’imposta sono tutte le aziende agricole a prescindere dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato.
Per essere ammessi al beneficio è importante soltanto risultare come “agricoltori in attività” secondo quello che prevede la normativa nazionale.
Il bonus spetta sia alle imprese agricole che alle imprese ittiche e agro-meccaniche, purché svolgano le attività connesse nei settori coperti dal decreto, ovvero:
- agricoltura e coltivazioni (lavorazione dei terreni, semina, gestione e raccolta delle colture vegetali);
- florovivaismo e serre;
- allevamento (gestione del bestiame e cura degli animali);
- silvicoltura e attività forestali;
- pesca e acquacoltura.
Il carburante acquistato tra il 1° marzo e il 31 maggio 2026 deve essere stato impiegato esclusivamente per l’alimentazione di:
- trattori agricoli e forestali;
- riscaldamento serre;
- macchine agricole operatrici semoventi e trainate (es. mietitrebbie);
- macchinari per la lavorazione del terreno e la raccolta;
- sollevatori telescopici ad esclusivo uso agricolo;
- impianti di irrigazione (es. motopompe);
- gruppi elettrogeni impiegati in azienda.
Come presentare domanda per il bonus
Per poter presentare domanda l’impresa deve risultare registrata e attiva, essere regolarmente iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese della Camera di Commercio, essere in possesso di Durc regolare e non trovarsi in stato di liquidazione volontaria, fallimento o sottoposta ad altre procedure concorsuali.
La domanda deve essere trasmessa in via telematica ad AGEA entro il 30 settembre 2026. Fino al 30 settembre, inoltre, è possibile inviare una nuova domanda che sostituisca quella già tramessa o una per rinunciare all’eventuale credito d’imposta spettante.
L’istanza può essere trasmessa in autonomia accedendo all’area riservata del portale telematico SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) tramite credenziali digitali SPID, CIE o CNS. In alternativa ci si può avvalere dell’ausilio di un CAA (Centro Assistenza Agricola) che gestirà la compilazione della domanda per conto dell’azienda.
Nella domanda è necessario indicare:
- l’elenco delle fatture elettroniche di acquisto specificando gli importi al netto dell’IVA e i litri di carburante acquistato;
- l’importo del credito d’imposta richiesto (il 20% della spesa ammissibile);
- una dichiarazione sostitutiva in cui si attesta che il carburante è stato utilizzato esclusivamente per i mezzi agricoli o per il riscaldamento delle serre (Quadro B del modello).