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Assegno di divorzio: al beneficiario che può lavorare non sarà concesso

lunedì 15 maggio 2017, di Paolo Remer

La Cassazione (sentenza 11504 del 10 maggio 2017) ha stabilito che chi beneficiava di un assegno di mantenimento divorzile, ma nel frattempo ha raggiunto l’indipendenza economica, non avrà più diritto all’importo stabilito dal giudice nel corso della sentenza di divorzio.

Secondo i Giudici, “il mantenimento non va riconosciuto a chi è divenuto indipendente economicamente”, e neppure a chi è capace di diventarlo, ad esempio, potendosi ragionevolmente procurare un lavoro. 

Finora il coniuge divorziato “debole”, cioè quello tra i due che aveva meno risorse economiche, aveva diritto ad un assegno periodico (generalmente mensile) di importo tale da consentirgli di mantenere lo stesso tenore di vita di cui godeva durante il matrimonio, ma dopo la pronuncia della Cassazione potrebbero esserci molti cambiamenti.

Assegno di divorzio spetta solo a chi non può lavorare

Con la sentenza della Cassazione questo principio è stato superato: con il nuovo orientamento della Suprema Corte l’assegno spetterà solo a chi dimostrerà effettivamente di non disporre dei mezzi necessari al proprio mantenimento. 

Ad esempio, chi dispone di adeguati redditi, è proprietario di immobili (compresa la casa in cui vive), ha soldi depositati o è intestatario di depositi e titoli, ed inoltre ha un lavoro stabile o è capace di procurarselo (per sesso, età, zona di residenza e titolo di studio: elementi da valutare caso per caso) non avrà più diritto all’assegno, oppure non avrà più titolo per richiederlo, se si accinge a divorziare.

Si tratta quindi di una rivoluzione giurisprudenziale: evidentemente i Giudici hanno considerato che non fosse giusto garantire “vita natural durante” all’ex coniuge.

Una vera e propria rendita di posizione, di natura assistenziale, anche se nel frattempo le condizioni economiche erano mutate in suo favore, mentre magari quelle del coniuge obbligato al pagamento erano rimaste invariate, o addirittura peggiorate. 

Molti sono i casi, infatti, in cui dopo il divorzio il coniuge beneficiario dell’assegno migliora le proprie condizioni di vita, aumenta il proprio reddito, trova un nuovo compagno o compagna e forma una nuova famiglia, acquisisce immobili, o altro; in questi casi, l’obbligato al pagamento potrà adesso chiedere al Giudice una riduzione dell’importo, dimostrando che l’altro coniuge ha raggiunto l’indipendenza economica di cui non godeva nel momento in cui l’assegno era stato stabilito.

Assegno di divorzio: come chiedere la revisione al giudice?

Tecnicamente, per ottenere questo risultato dovrà essere proposta una domanda giudiziale al Tribunale per l’eliminazione, o la riduzione, dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento in favore dell’ex coniuge, dimostrando che egli ha raggiunto una adeguata capacità economica, oppure che non lo ha fatto pur essendone in grado (ad esempio, continuando a vivere grazie all’assegno, nonostante fosse nelle condizioni di trovarsi un lavoro).

Ma anche il coniuge beneficiario potrà resistere a domande di questo tipo proposte nei suoi confronti dimostrando di non potersi procurare i mezzi economici necessari al proprio mantenimento (ad esempio, essendo tornato a vivere con i genitori, non essendo riuscito a trovare un lavoro stabile, ecc.).

Attenzione: la sentenza non riguarda il mantenimento dei figli, che quindi dovrà essere sempre garantito dai genitori, secondo le rispettive possibilità economiche. Sotto questo aspetto, nulla è mutato: la sentenza attuale riguarda solo i rapporti patrimoniali degli ex coniugi tra loro. Fermo restando il dovere dei figli di rendersi economicamente indipendenti dai genitori, prima o poi. Ma fino a quel momento, essi sono tenuti a mantenerli in ogni caso.

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