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Tobin Tax: esclusi dal pagamento i trasferimenti di OICR, SICAV e derivati di copertura. Ecco i dettagli

mercoledì 13 febbraio 2013, di Vittoria Patanè

La Tobin Tax, l’imposta sulle transazioni finanziarie, approvata il 21 gennaio scorso dai ministri dell’Economia dell’Unione Europea, verrà applicata a tutti gli strumenti su azioni, mentre rimarranno esclusi dal regime di tassazione i contratti derivati utilizzati dalle aziende a copertura dei rischi provenienti da contratti sottostanti, i trasferimenti di titoli di partecipazione a Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) e le azioni di Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV).

Lo ha stabilito il Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso un decreto consultabile sul sito del MEF, recante le modalità di applicazione dell’imposta.

OICR e SICAV

Il comma 2 dell’articolo 2 del Decreto del Ministero delle finanze recita testualmente:

“Resta escluso dall’applicazione dell’imposta il trasferimento della proprietà di titoli di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), ivi incluse le azioni di società di investimento a capitale variabile iscritte all’albo di cui all’articolo 44 del TUF.”

Insomma i trasferimenti di quote di OICR e SICAV non saranno soggette alla Tobin Tax.

I motivi dell’esclusione

La Tobin Tax ha lo scopo di penalizzare in particolare gli investitori con orientamento speculativo.

OICR e SICAV, per loro stessa natura, non sono conformi ad un’attività meramente speculativa, basti pensare al fatto che, per gli OICR, la differenza temporale esistente tra la data dell’ordine e quella di esecuzione del titolo stesso rende impossibile diramare nell’immediato sia il NAV di sottoscrizione che il NAV di vendita.

Inoltre tassare i trasferimenti di quote di OICR e SICAV rischierebbe di penalizzare non gli investitori con reale intento speculativo, ma i risparmiatori che effettuano investimenti sul lungo termine e che quindi scelgono di puntare sui fondi comuni allo scopo di aumentare la diversificazione.

Si deve sottolineare inoltre che sono esenti da tassazione solo le transazioni sulle partecipazioni in OICR E SICAV, mentre quelle su azioni e altri strumenti finanziari detenuti da OICR e SICAV sono soggette alla Tobin Tax.

Derivati di copertura

Per gli stessi motivi su citati, il suddetto Decreto stabilisce anche che i contratti derivati utilizzati dalle varie imprese per coprire i rischi finanziari conseguenti alla stipula di contratti commerciali sottostanti saranno esentati dal pagamento della Tobin Tax.

Ad esempio, non dovranno pagare l’imposta le aziende esportatrici che mediante derivati di copertura cercano di tutelarsi dal sottostante rischio di cambio.

Ulteriori esenzioni

Inoltre non è previsto il pagamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie per:

  • le operazioni di trasferimento temporaneo di titoli con finalità di finanziamento;
  • i trasferimenti di proprietà a seguito di successioni o donazioni;
  • le operazioni di trasferimento di azioni e contratti derivati nell’ambito della propria attività di supporto agli scambi (i cosiddetti market maker). A questo proposito bisogna sottolineare che l’esenzione si applica alle attività di market making, ma non a quelle di proprietary trading.
  • Le operazioni tra società tra le quali sussista il rapporto di controllo, anche indiretto, previsto dall’art. 2359 c.c., eccetto che per le transazioni tra società legate da un controllo contrattuale;
  • le transazioni su operazioni di riorganizzazione aziendale in cui sussistano le condizioni che saranno stabilite nel decreto di attuazione della norma.

Sono infine esentati dal pagare la Tobin Tax anche gli enti di previdenza obbligatoria, i fondi pensione e altre forme pensionistiche complementari a causa dell’evidente mancanza di fini speculativi e della loro importante funzione sociale.

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