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Tobin Tax: ecco la black list dell’Agenzia delle Entrate. Quali sono gli Stati interessati?
lunedì 18 marzo 2013, di
Il 1 marzo 2013 è partita la Tobin Tax, la tassa sulle transazioni finanziarie (TTF), introdotta dalla Legge di Stabilità 2013. Il MEF ha stabilito le norme attuative dell’imposta, rispetto a cui è importante stabilire i soggetti responsabili del versamento. Con il Provvedimento del 1 marzo 2013 (Protocollo n. 2013/26948) è intervenuta l’Agenzia delle Entrate a stilare una black list. Quali sono gli Stati con cui non è prevista la cooperazione fiscale?
La black list dell’Agenzia delle Entrate
Nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate “Individuazione degli Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni e per l’assistenza al recupero crediti ai sensi dell’articolo 19, comma 4, terzo periodo, decreto del Ministro dell’economia e finanze del 21 febbraio 2013” gli Stati con i quali non è prevista una cooperazione fiscale sono individuati per differenza, ovvero tutti quelli non compresi in questo elenco:
- Austria;
- Belgio;
- Bulgaria;
- Cipro;
- Danimarca;
- Estonia;
- Finlandia;
- Francia;
- Germania;
- Grecia;
- Irlanda;
- Islanda;
- Lettonia;
- Lituania;
- Lussemburgo;
- Malta;
- Norvegia;
- Paesi Bassi;
- Polonia;
- Portogallo;
- Regno Unito;
- Repubblica ceca;
- Romania;
- Slovacchia;
- Slovenia;
- Spagna;
- Svezia;
- Ungheria.
Chi deve versare la Tobin Tax?
L’art. 19 del D.M. 21.2.2013 del MEF relativo al versamento della Tobin Tax stabilisce che sono responsabili dello stesso, nel caso di trasferimenti ed operazioni praticate senza ricorso agli intermediari:
- l’acquirente (trasferimenti di azioni o altri strumenti finanziari);
- le parti del contratto (operazioni inerenti agli strumenti di finanza derivata);
- soggetti per cui sono eseguite operazioni ad alta frequenza.
Negli altri casi sono responsabili:
- i notai (che intervengono nella formazione e autentica di atti rispetto alle operazioni suddette);
- le banche;
- le società fiduciarie;
- le imprese di investimento (art. 18, D.P.R. 24.2.1998 n.58).
Nel caso intervengano più soggetti, il responsabile del versamento è l’intermediario che riceve direttamente dall’acquirente l’ordine di esecuzione. Qualora l’acquirente sia un intermediario, può procedere direttamente.
Gli Stati della black list “si considerano a tutti gli effetti acquirenti o controparti finali dell’ordine di esecuzione” delle imposte in oggetto, a qualunque titolo compaiono nell’esecuzione dell’operazione.
L’intermediario residente (individuato in uno Stato escluso dalla black list) che accoglie l’incarico di comprare azioni o stipulare contratti derivati da un altro intermediario non deve applicare la Tobin Tax (a meno che non riceva l’incarico da un intermediario residente in uno Stato della black list), a cui è tenuto invece quest’ultimo intermediario, sia che operi per proprio conto che per terzi.
I soggetti della black list sono considerati al pari di un “non intermediario”.