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Tempo indeterminato e tutele crescenti: adempimenti del datore di lavoro per vecchi e nuovi assunti

lunedì 16 marzo 2015, di Simone Casavecchia

Nella giornata in cui l’INPS annuncia che le aziende italiane vogliono usufruire degli sgravi contributivi associati al nuovo contratto a tutele crescenti è opportuno ricordare quali sono gli adempimenti previsti per il datore di lavoro che si trova, o si troverà presto, ad aver a che fare con lavoratori a stabilizzati soggetti a due differenti regimi contrattuali: per i vecchi assunti continuano, infatti, a valere le disposizioni del vecchio contratto a tempo indeterminato mentre per i neoassunti, dallo scorso 6 Marzo, valgono le nuove regole previste dal contratto a tutele crescenti.

Quest’ultima tipologia contrattuale prevista dal Decreto Legislativo 23/2015 che è divenuto operativo lo scorso 6 Marzo, prevede un differente regime di tutela, nei casi di licenziamento illegittimo, per lavoratori del settore privato che ricoprono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti comunque a tempo indeterminato, anche il caso di conversione di precedenti contratti a termine o di precedenti contratti di apprendistato.

Licenziamento discriminatorio, nullo o intimato in forma orale

Vecchio contratto a tempo indeterminato Contratto a tutele crescenti
In caso di contenzioso, il datore di lavoro è tenuto alla reintegra dei lavoratori ingiustamente licenziati sul posto di lavoro In caso di contenzioso, il datore di lavoro è tenuto alla reintegra dei lavoratori ingiustamente licenziati sul posto di lavoro
La reintegra si configura anche nel caso in cui il licenziamento sia stato comminato per inidoneità fisica o psichica del lavoratore Opting Out: il datore di lavoro può offrire al lavoratore un’indennità sostitutiva pari a 15 mensilità, in sostituzione della reintegra

Licenziamento per giustificato motivo o giusta causa

Vecchio contratto a tempo indeterminato Contratto a tutele crescenti
Continua a valere l’Art. 18 dello Statuto dei lavoratori in base al quale, in seguito a contenzioso che accerta la mancanza di un giustificato motivo soggettivo o della giusta causa, per l’insussistenza del fatto contestato o per il fatto che la motivazione che ha dato luogo al licenziamento rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa, è previsto il reintegro sul posto di lavoro, il pagamento di un indennizzo e dei contributi previdenziali Nel caso in cui il giudice, in sede di contenzioso, accerta l’insussistenza delle cause addotte per giustificare il licenziamento non è più prevista la reintegra sul posto di lavoro; il datore di lavoro è comunque tenuto al pagamento di una indennità, pari a 2 mensilità dell’ultima retribuzione e comunque non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità, per la durata della quale non è dovuto il pagamento dei contributi previdenziali
In casi differenti è previsto il solo risarcimento con un indennizzo onnicomprensivo che varia tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità dell’ultima retribuzione (lorda), proporzionale all’anzianità del lavoratore, al numero dei dipendenti occupati, all’entità dell’attività economica dell’azienda e al comportamento e alle condizioni delle parti L’unico caso in cui viene mantenuta la reintegra è quello in cui il "fatto materiale contestato e addotto a motivo del licenziamento non sussista": in quest’unica eventualità continua a essere prevista la reintegra e il pagamento di un’indennità (15 mensilità senza contributi) a titolo di risarcimento anche per licenziamento per GMO

Vizi formali e procedurali

Vecchio contratto a tempo indeterminato Contratto a tutele crescenti
Sola indennità di risarcimento che varia tra un minimo di 6 e un massimo di 12 mensilità (lorde) in base alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro Indennità di risarcimento non soggetta a contribuzione, pari a 1 mensilità e comunque non inferiore a 2 e non superiore a 12 mensilità

Revoca del licenziamento

Vecchio contratto a tempo indeterminato Contratto a tutele crescenti
Se il licenziamento viene revocato entro 15 giorni da quando viene comunicata al datore di lavoro l’impugnazione dello stesso licenziamento, il rapporto di lavoro viene ripristinato senza interruzioni; il lavoratore ha diritto alla retribuzione maturata nel periodo che intercorre tra il licenziamento e la revoca; per il datore di lavoro non sono previste sanzioni Uguale alla vecchia disciplina

Conciliazione

Vecchio contratto a tempo indeterminato Contratto a tutele crescenti
Per i licenziamenti economici individuali è prevista la procedura di conciliazione preventiva obbligatoria presso la Direzione territoriale del lavoro Viene introdotta la nuova procedura di conciliazione volontaria per risolvere le controversie sui licenziamenti illegittimi senza ricorrere al tribunale del lavoro. In questo caso il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di rifiuto del licenziamento, un assegno a titolo di indennizzo di importo pari a una mensilità e comunque non inferiore a 2 e non superiore a 18 mensilità. Se l’offerta di conciliazione viene accettata il lavoratore accetta automaticamente anche il licenziamento e rinuncia alla possibilità di impugnarlo di fronte a un giudice del lavoro. Il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare l’esito dell’offerta di conciliazione all’INPS

Licenziamento collettivo

Vecchio contratto a tempo indeterminato Contratto a tutele crescenti
Si applicano le norme previste dalla Riforma Fornero e dalle leggi precedenti, rimane la possibilità di reintegra se il licenziamento è ritenuto illegittimo dal giudice, in sede di contenzioso Se i licenziamenti collettivi sono ritenuti illegittimi, in sede di contenzioso, è prevista la reintegra nel solo in caso in cui il licenziamento sia stato intimato in forma orale; l’indennità a titolo di risarcimento è prevista nei casi in cui siano state violate le procedure sindacali ei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare. In tutti gli altri casi non è prevista la riassunzione sul posto di lavoro

Piccole imprese

Vecchio contratto a tempo indeterminato Contratto a tutele crescenti
Non è prevista la reintegra sul posto di lavoro Per le aziende fino a 15 dipendenti, non si applica l’obbligo di reintegra neanche nel caso del licenziamento disciplinare illegittimo; nei casi di licenziamento per GMO e per giusta causa, ritenuti illegittimi e nel caso di vizi formali o procedurali o nel caso di accettazione dell’offerta di conciliazione, l’indennità a titolo di risarcimento viene dimezzata ed è fissato per essa il limite massimo di 6 mensilità

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