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Split payment PA: rimborso IVA prioritario per i fornitori. Tutte le istruzioni

venerdì 27 febbraio 2015, di Vittoria Patanè

I fornitori delle Pubbliche amministrazioni che effettuano operazioni soggette allo split payment potranno usufruire di un rimborso IVA prioritario.

Questo quanto stabilito dall’ articolo 8, D.M. 23 gennaio 2015, che attua le norme contenute all’interno della legge di Stabilità.

I soggetti passivi che utilizzano l’inversione contabile vengono così inclusi tra le categorie di contribuenti che possono contare su una via prioritaria per ottenere un rimborso dell’imposta sul valore aggiunto.

Il motivo di questo "accesso facilitato" risiede nel fatto che lo split payment impedisce ai fornitori della PA di immettere nella liquidazione IVA periodica l’imposta relativa alle operazioni fatturate dal 1°gennaio 2015, rendendo de facto impossibile compensare internamente l’IVA pagata sugli acquisti fatti da fornitori di beni e servizi.

Il rischio, come abbiamo sottolineato in questo articolo, è dunque quello di aumentare i crediti IVA, creando uno squilibrio finanziario difficile da riparare.

Per andare incontro alle esigenze dei cedenti e alleggerire la loro esposizione, il Governo ha inserito i soggetti che utilizzano lo split payment con la PA nell’elenco degli aventi diritto al rimborso prioritario. Quest’ultimo infatti è disponibile per:

 coloro che pongono in essere prestazioni di servizi derivanti da contratti di subappalto e soggetti al reverse charge dell’edilizia;
 coloro che svolgono le attività di cui ai codici ATECOFIN 2004 37.10.1, 27.43.0 e 27.42.0 nel settore del recupero dei metalli e cascami;
 coloro che svolgono le attività di cui ai codici ATECOFIN 2007 37.30.9. (dalle “Istruzioni per la compilazione della dichiarazione IVA 2015)

Inoltre, per accedere al rimborso "facilitato", i suddetti fornitori non devono rispettare le condizioni previste dall’art. 2, D.M. 22 marzo 2007. Questo quanto stabilito dal CDM dello scorso 20 febbraio.

Originariamente la formula era diversa. L’articolo 8 citato in precedenza stabiliva che i soggetti che utilizzano lo split payment, per poter usufruire del rimborso prioritario, dovessero rispettare proprio l’articolo 2 del D.M del 2007, il che significava che potevano contare sulla via prioritaria solo i fornitori con:

 esercizio dell’attività da almeno tre anni;
 eccedenza detraibile richiesta a rimborso d’importo pari o superiore a 10.000 euro in caso di richiesta annuale e a 3.000 euro in caso di richiesta di rimborso trimestrale;
 eccedenza detraibile richiesta a rimborso di importo pari o superiore al 10% dell’importo complessivo dell’imposta assolta sugli acquisti o sulle importazioni effettuati nell’anno o nel trimestre a cui si riferisce il rimborso richiesto.

La decisione presa dal consiglio dei ministri amplia dunque la platea degli aventi diritto, ma a determinate condizioni: i soggetti devono infatti esercitare prevalentemente o esclusivamente attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle relative agli acquisti, computando tra queste anche le operazioni effettuate a norma dell’art. 17-ter del decreto IVA.

Le domande di rimborso IVA potranno essere presentate a partire dal prossimo 30 aprile all’Agenzia delle Entrate.

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