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Rimborsi fiscali da modello 730 e Unico, e per imposte non dovute: come funziona? La guida dell’Agenzia delle Entrate 2014

mercoledì 27 agosto 2014, di Valentina Brazioli

Rimborsi fiscali, come comportarsi per richiederli per importi non dovuti già versati all’erario o nel caso del credito da dichiarazione tramite Modello 730 e Unico? E’ possibile velocizzare la pratica, o almeno verificare lo stato di avanzamento della richiesta? A fare chiarezza su questi dubbi, ci ha pensato l’Agenzia delle Entrate, mediante la pubblicazione di una nuova guida sull’argomento, disponibile fin da ieri sul suo sito ufficiale con l’inequivocabile titolo “Il rimborso delle imposte”.

Credito da dichiarazione: differenze tra Modello 730 e Unico

Se nel caso del Modello 730 il conguaglio avviene direttamente in busta paga, i contribuenti a credito nel Modello Unico hanno a disposizione tre diverse strade, ovvero il riporto del credito nell’anno seguente, la compensazione con altri tributi da versare oppure il classico rimborso. Qualora, però, il cittadino non indicasse alcuna scelta nel riquadro RX, l’amministrazione finanziaria considererà automaticamente il credito come eccedenza da scomputare nella successiva dichiarazione. In quel caso, il contribuente che desiderasse il rimborso dovrebbe procedere con un’apposita richiesta.

Rimborsi su richiesta: cosa fare se si sono versati importi non dovuti

Avevamo già trattato l’argomento in precedenza: cosa fare se il cittadino si rende conto di aver versato all’erario somme non dovute? Un’ipotesi tutt’altro che peregrina, e che si verifica spesso a causa di errori nei calcoli, doppi versamenti o anche per inesistenza parziale o totale del debito tributario. Per ottenere il rimborso, innanzitutto, il contribuente deve presentare domanda entro 48 mesi dal versamento (che scendono a 36 in caso di imposte indirette); la richiesta va presentata in carta semplice all’ufficio delle Entrate competente territorialmente e deve contenere non solo tutti i dati relativi al richiedente e all’imposto pagato, ma deve anche spiegare per quali motivi si ritiene di avere diritto al rimborso, allegando apposita documentazione a supporto di quanto dichiarato. Se le Entrate non rispondono la domanda è da considerarsi respinta e il contribuente può presentare ricorso presso la Commissione tributaria provinciale qualora siano trascorsi almeno 90 giorni. Se l’importo contestato è inferiore ai 20 mila euro si dovrà prima ricorrere alla procedura di reclamo/mediazione.

Come si ottengono i rimborsi: comunicare l’Iban velocizza la pratica

Quando l’Agenzia riconosce il diritto al rimborso, procede all’erogazione delle somme tradizionalmente mediante bonifico bancario o postale. Dev’essere quindi il cittadino a fornire le coordinate per effettuare il pagamento, e può farlo in qualsiasi momento, anche senza attendere l’invito da parte delle Entrate. Qualora questi estremi non vengano comunicati, il rimborso avviene in contanti fino ai 999,99 euro (da ritirare presso un qualsiasi ufficio postale), mentre dai 1000 euro in su viene emesso un vaglia cambiario non trasferibile della Banca d’Italia. Tuttavia, sopra i 51 mila euro è obbligatorio il bonifico.

Come controllare le pratiche di rimborso?

Infine, per tutti coloro che desiderassero verificare l’avanzamento delle richieste di rimborso risultanti dalle dichiarazioni ci sono ben tre alternative a disposizione: via internet, attraverso il Cassetto fiscale; telefonicamente al numero 848.800.444 oppure direttamente presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate.

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