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Rimborsi IRPEF 2015 per Modello 730: i casi di licenziamento e di cessazione del rapporto di lavoro
martedì 15 settembre 2015, di
Riguardo ai rimborsi IRPEF 2015 è opportuno fornire al contribuente un utile chiarimento relativo al caso, non certo raro, del licenziamento, nel quale si configurano regole e procedure diverse per ottenere il rimborso fiscale eventualmente spettante a seguito della presentazione del Modello 730.
Dopo aver considerato i possibili ritardi nell’assegnazione dei rimborsi IRPEF 2015 e aver monitorato gli avanzamenti della situazione nel mese di Agosto e all’inizio di Settembre, occorre considerare il caso del licenziamento di un dipendente che ha già presentato la dichiarazione dei redditi e le modalità previste per i rimborsi IRPEF, non solo nel caso di conguaglio a credito ma anche in quello di conguaglio a debito.
Rimborsi IRPEF dopo il licenziamento
Se un contribuente occupato ha presentato il proprio Modello 730 per la dichiarazione dei redditi e, in un momento successivo è stato licenziato o ha comunque interrotto il proprio rapporto di lavoro dipendente, una specifica circolare (14/E/2013) dell’Agenzia delle Entrate prevede che, in caso di rimborsi IRPEF a credito, l’azienda è comunque tenuta a erogare le somme che spettano al contribuente, pur essendo cessato il rapporto di lavoro, dal momento che l’azienda svolge comunque funzioni di sostituto d’imposta per l’ormai ex dipendente. Come recita, infatti, la circolare richiamata sopra:
“in caso di conguaglio a credito, il sostituto d’imposta è tenuto ad operare i rimborsi spettanti ai dipendenti cessati mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti con le modalità e nei tempi ordinariamente previsti”.
Cerchiamo di comprendere meglio il significato di questa disposizione: al momento della presentazione del Modello 730, il contribuente occupato indica in dichiarazione dei redditi, come sostituto d’imposta, l’azienda nel quale lavora in quel momento. Se, in un momento successivo, il contribuente cessa il proprio rapporto di lavoro, per un licenziamento o per dimissioni, quale che sia la sua condizione nell’immediato futuro (potrebbe essere occupato in una nuova azienda o rimanere disoccupato), è comunque all’azienda considerata come ex sostituto d’imposta (quella dalla quale il lavoratore è stato licenziato o, comunque, si è allontanato) che spetta l’onere dei rimborsi fiscali IRPEF.
Tale rimborso dovrà avvenire nel mese di Luglio nel quale, generalmente, vengono effettuati i conguagli; ecco quali sono le specifiche modalità.
Rimborsi IRPEF con conguaglio non effettuato
Se l’ex datore di lavoro non opera il conguaglio a credito, il contribuente non perde il credito previsto dal rimborso IRPEF e può recuperarlo attraverso la dichiarazione dei redditi successiva. A tal fine il contribuente deve ricordare che nella Certificazione Unica relativa all’anno per il quale spettano i rimborsi IRPEF non conguagliati, relativa ai mesi che vanno da Gennaio al mese in cui il rapporto di lavoro è cessato, il rimborso IRPEF spettante dovrà risultare come importo “non conguagliato”.
Rimborsi IRPEF con conguaglio a credito
Come già chiarito sopra in questo caso è il sostituto d’imposta che deve provvedere a effettuare il conguaglio, assegnando i rimborsi IRPEF spettanti, pur non dovendo più erogare la retribuzione mensile, dal momento che il rapporto di lavoro è cessato. In sede di dichiarazione fiscale, poi, il sostituto d’imposta (datore di lavoro) scomputerà i crediti rimborsati dalle somme dovute al Fisco a titolo di ritenute IRPEF precedentemente applicate sulle retribuzioni dei dipendenti con i quali intrattiene ancora un rapporto di lavoro.
Rimborsi IRPEF con conguaglio a debito
PUò anche configurarsi, però una situazione in cui non è il sostituto d’imposta a dover rimborsare l’ex dipendente ma, essendo emerso un conguaglio a debito, è il contribuente a dover versare al fisco le tasse ancora dovute a titolo di IRPEF. In questo caso il contribuente deve ricordare che il sostituto d’imposta dovrà rilasciargli in tempi stretti un’apposita dichiarazione dove sono descritti gli importi dovuti al Fisco (a saldo e in acconto) emersi dalle operazioni di liquidazione.
il contribuente dovrà, poi, versare direttamente tali somme all’Erario, utilizzando il modello F24. Per le somme versate oltre i termini previsti per effettuare le operazioni di conguaglio, il contribuente dovrà anche versare interessi mensili dello 0,40% che dovranno essere calcolati dal mese successivo a quello nel quale il conguaglio doveva avvenire.