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Ravvedimento IMU e TASI: ecco quanto si paga nelle prossime scadenze di gennaio e marzo
martedì 13 gennaio 2015, di
Tra le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 in ambito fiscale, come la revisione delle aliquote IRAP 2015, ci sono quelle relative al ravvedimento operoso, utile per sanare la posizione dei contribuenti, rei di violazioni tributarie, nei confronti del Fisco.
Cosa cambia? Soprattutto limiti temporali e sanzioni: il ravvedimento sarà sempre possibile, a meno che non sia stato notificato un atto di liquidazione e di accertamento, un ravvedimento senza limiti insomma.
Le novità sono previste dall’art. 1, comma 637 della Legge di Stabilità 2015. Dal 1 gennaio, tenuto conto della possibilità di correggere la violazione entro i primi 14 giorni, applicando il cosiddetto ravvedimento sprint, la sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo, la sanzione è ridotta:
- a 1/10 del minimo se il ravvedimento avviene entro 30 giorni dall’omissione;
- a 1/9 del minimo se il ravvedimento avviene entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione o, se questa non è prevista, entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore;
- a 1/8 del minimo se il ravvedimento avviene entro la scadenza per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa l’irregolarità ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore;
- a 1/7 del minimo se il ravvedimento avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore;
- a 1/6 del minimo se il ravvedimento avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore;
- a 1/5 del minimo se il ravvedimento è successivo alla constatazione dell’irregolarità con processo verbale di constatazione (PVC), salvo che la violazione non interessi le violazioni inerenti alla mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale.
Quindi, ai fini del versamento da effettuare, bisogna considerare questi importi:
- se il pagamento avviene entro 14 giorni dopo la scadenza: sanzione allo 0,2% per ogni giorno di ritardo;
- entro 30 giorni dalla scadenza: sanzione al 3%;
- entro 90 giorni: sanzione al 3,3%;
- entro 1 anno dalla scadenza: sanzione al 3,75%;
- entro 2 anni: sanzione al 4,2%;
- oltre 2 anni: sanzione al 5%.
Oltre a tali sanzioni, si applica il nuovo saggio degli interessi legali.
Ravvedimento IMU e Tasi
Alla luce di quanto esposto, cosa dobbiamo sapere sul ravvedimento operoso di IMU e Tasi, il cui termine di pagamento è scaduto il 16 dicembre 2014?
Per i tributi non amministrati dall’Agenzia delle Entrate è possibile godere del nuovo ravvedimento medio: entro il 16 marzo (90 giorni) si potrà usufruire della sanzione ridotta a 1/9 (3,33%).
Se invece volete eseguire il ravvedimento entro il 15 gennaio, bisognerà applicare la sanzione pari al 3% (sanzione ridotta a 1/10).