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Modello 770, Unico PF e Spesometro, le correzioni della dichiarazione dei redditi: modalità e tempi
martedì 14 luglio 2015, di
Sempre più vicina la data del 31 Luglio, data in cui scade il termine per la presentazione del Modello 770 da parte dei sostituti d’imposta.
Nel caso in cui da tale dichiarazione emergano delle discordanze e delle inesattezze con quanto dichiarato precedentemente dai contribuenti nel Modello Unico PF o nello Spesometro, l’Agenzia delle Entrate ha previsto precise modalità di correzione della dichiarazione dei redditi precedentemente presentata.
Con il provvedimento n. 94624 dello scorso 13 Luglio, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, infatti, quali sono le modalità con cui comunicherà le anomalie, eventualmente emerse dall’incrocio dei dati indicati nel Modello 770 per il periodo d’imposta 2011, dai sostituti d’imposta, con quelli dichiarati dai contribuenti nel Modello Unico PF.
L’Agenzia delle Entrate metterà i dati in suo possesso a disposizione sia dei contribuenti che della Guardia di Finanza; i primi potranno decidere se provvedere spontaneamente a inviare delle informazioni giustificative, qualora i dati in possesso dell’Erario siano incompleti o siano caratterizzati da errori e inesattezze.
Modello 770/2015: le segnalazioni previste
Per quanto riguarda i dati contenuti nel Modello 770, l’Agenzia delle Entrate segnalerà ai contribuenti due tipologie di dati, da cui, eventualmente, emergono anomalie con la dichiarazione dei redditi, riguardo ai compensi certificati dai sostituti d’imposta. In particolare si tratta dei contenuti nel quadro “Comunicazione dati certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi” del Modello 770, contraddistinti da:
- causale A = prestazioni di lavoro autonomo, fornite da chi esercita una professione in maniera abituale (liberi professionisti);
- causale M = prestazioni di lavoro autonomo fornite da chi non esercita abitualmente una professione;
Contenuti delle segnalazioni
Le segnalazione verranno inviate, chiaramente, ai soli contribuenti per i quali sono state rilevate delle discordanze, ai soli contribuenti che, in pratica, non hanno dichiarato, nel loro Modello Unico, dei redditi che risultano essere stati, invece, corrisposti, dai sostituti d’imposta, in base al Modello 770.
Le segnalazioni che l’Agenzia delle Entrate invierà conterranno i seguenti dati:
- cognome e nome del contribuente;
- codice fiscale;
- numero identificativo della comunicazione;
- dati identificativi dei sostituti d’imposta e dei rispettivi modelli 770 (protocollo e data di invio della dichiarazione);
- modello, protocollo identificativo e data di invio della dichiarazione per il periodo d’imposta 2011, nella quale i compensi risultano parzialmente o totalmente omessi;
- ammontare lordo dei compensi, distinti per singolo sostituto, che risultano essere stati percepiti dal contribuente in base a quanto indicato dai committenti nei modelli 770, nelle sezioni e nei quadri indicati sopra;
La segnalazione viene inviata per Posta Elettronica Certificata, oppure per posta ordinaria, se il contribuente non possiede la PEC.
Contraddittorio e Regolarizzazione
Il contribuente che riceve la segnalazione può decidere di avviare il contraddittorio oppure di regolarizzare la situazione, della quale riconosce l’irregolarità.
Nel caso del contraddittorio, il contribuente ritiene l’anomalia segnalata infondata e, quindi deve provvedere, anche attraverso gli intermediari abilitati, a mettere l’Agenzia delle Entrate a conoscenza di eventuali documenti che comprovino l’infondatezza stessa della segnalazione.
Tali informazioni aggiuntive vengono fornite nell’ambito di una procedura di contraddittorio che può portare a ritenere infondata la segnalazione dell’anomalia.
Nel caso della regolarizzazione, invece, il contribuente, riconoscendo implicitamente la fondatezza dell’anomalia, può decidere di avviare una procedura di ravvedimento operoso per sanare la situazione.
In base alle nuove regole relative al ravvedimento operoso, vigenti dal 1 Gennaio 2015, è possibile utilizzare questo istituto anche nel caso in cui la violazione sia già stata constatata e siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, di cui il contribuente era stato messo a conoscenza.
L’unico limite attualmente vigente alla procedura di ravvedimento è la notifica di un atto di liquidazione e di accertamento.
Dal momento che in questo caso si avrebbe a che fare con redditi del 2011 non dichiarati, ovvero con redditi che avrebbero dovuto essere inseriti nel Modello Unico PF 2012, la dichiarazione infedele, riguardo a tali redditi, prevede una sanzione amministrativa dal 100% al 200% della maggiore imposta e/o della differenza del credito.
Entro il 31 Dicembre 2016 (quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione) è comunque possibile presentare una dichiarazione integrativa dove viene documentato un maggior reddito e dalla quale, quindi, potrebbe scaturire una maggiore imposta da versare. In questo caso la sanzione prevista ammonta al 30% dell’imposta non versata.
Nel caso in cui, per il contribuente non sia prevista la dichiarazione periodica, è inoltre possibile usufruire delle nuove norme relative al ravvedimento operoso, in base alle quali la sanzione è ridotta a 1/6 del minimo del minimo, nel caso in cui gli errori e le omissioni , anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, vengano regolarizzate in un momento successivo di oltre due anni da quelo dell’omissione o dell’errore.