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Lavoro intermittente 2014, conto alla rovescia per i contributi volontari Inps
lunedì 21 luglio 2014, di
Lavoro intermittente, entro il 31 luglio coloro che hanno un contratto di lavoro a chiamata potranno presentare domanda all’Inps per procedere al versamento dei contributi volontari. Parliamo, nello specifico, di quei periodi retribuiti o indennizzati che non hanno fatto maturare il minimo necessario per l’accredito utile ai fini pensionistici.
Le novità per il 2014
E’ la prima volta, dai tempi della riforma del lavoro targata Marco Biagi, che anche gli intermittenti possono accedere alla contribuzione volontaria. La domanda che scade il prossimo 31 luglio è relativa all’anno 2013; per gli anni dal 2003 al 2012, invece, c’è tempo fino al 20 settembre 2014.
Come funziona la contribuzione volontaria per gli intermittenti
Con il via libera ottenuto attraverso la pubblicazione della circolare Inps n. 33/2014, i lavoratori intermittenti che abbiano percepito una retribuzione o un’indennità inferiore al valore della retribuzione convenzionale (ovvero 8.364,20 euro per il 2003, salita fino a quota 10.418,20 euro nel 2014) possono richiedere di versare autonomamente i contributi mancanti, fino al raggiungimento del parametro minimo. Non sono richiesti, tuttavia, ulteriori requisiti contributivi specifici.
Come richiedere l’autorizzazione alla contribuzione volontaria
L’autorizzazione va richiesta esclusivamente attraverso questi canali:
- Via web, tramite apposito codice Pin che consente di accedere ai servizi del sito internet dell’Inps;
- Via telefono, attraverso il contact center multicanale (necessari Pin e codice fiscale);
- mediante intermediari abilitati.
Nella domanda andranno indicati i periodi di lavoro e/o di indennità di disponibilità per i quali si intende effettuare il versamento integrativo. Sarà poi direttamente l’Inps a inviare ai richiedenti il provvedimento di autorizzazione e il bollettino Mav predisposto per il versamento volontario, che andrà effettuato per l’intero ammontare previsto entro la fine del trimestre successivo a quello dell’autorizzazione, pena la decadenza.