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Jobs Act: tempo determinato, apprendistato e solidarietà. Ecco come cambiano i contratti in 8 punti
venerdì 6 giugno 2014, di
Il ministro del lavoro Poletti ha accelerato sull’approvazione del Jobs act che avverrà "entro la fine dell’anno". A fine maggio è stato pubblicato in gazzetta il decreto lavoro, e entro il mese di luglio il governo conta di presentare disegno di legge delega in materia di ammortizzatori sociali, di servizi per il lavoro e di politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità ed alla conciliazione.
Vediamo in pochi punti quali sono le novità più importanti legate ai contratti di lavoro.
Contratto a tempo determinato
Il decreto legge numero 34 del 2014 fornisce disposizioni in materia di lavoro a termine, apprendistato, servizi per il lavoro, verifica della regolarità contributiva e contratti di solidarietà. Ecco i punti più importanti sul contratto a tempo determinato:
1 - Durata: il primo articolo prevede l’innalzamento da 1 a 3 anni, comprensivi di un massimo di 5 proroghe, della durata del rapporto a tempo determinato, anche in somministrazione, che non necessita dell’indicazione della causale per la sua stipulazione.
2 - Tetto: E’ stato introdotto un tetto all’utilizzo del contratto a tempo determinato, stabilendo che il numero complessivo di rapporti di lavoro a termine costituiti da ciascun datore di lavoro non può eccedere il limite del 20% dei lavoratori a tempo indeterminato alle sue dipendenze. Il limite del 20% non trova applicazione nel settore della ricerca: in questo caso i contratti a tempo determinato possono avere durata pari al progetto di ricerca al quale si riferiscono. Infine per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti è comunque sempre possibile stipulare un contratto a tempo determinato.
3 - Sanzione: per coloro che superano il suddetto limite è prevista una sanzione amministrativa pari al 20% e al 50% della retribuzione per ciascun mese di durata del rapporto di lavoro, se il numero di lavoratori assunti in violazione del limite sia, rispettivamente, inferiore o superiore a uno.
4 - Adeguamento al tetto: per i datori che alla data di entrata in vigore del decreto-legge occupino lavoratori a termine oltre la soglia del 20%, si prevede che l’obbligo di adeguamento al tetto legale del 20% scatti a decorrere dal 2015, sempre che la contrattazione collettiva non fissi un limite percentuale o un termine più favorevole.
Apprendistato
L’articolo 2 del decreto legge sul lavoro contiene disposizioni in materia di apprendistato, con l’obiettivo di semplificarne la disciplina.
5 - Stabilizzazione: il decreto riduce gli obblighi previsti dalla legislazione precedente ai fini di nuove assunzioni in apprendistato, da un lato circoscrivendo l’applicazione della norma alle sole imprese con più di 50 dipendenti, dall’altro riducendo al 20% la percentuale di stabilizzazione.
6 - Retribuzione: fatta salva l’autonomia della contrattazione collettiva, si prevede che, in considerazione della componente formativa del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, si debba tener conto delle ore di formazione almeno in misura del 35% del relativo monte ore complessivo.
Contratti di solidarietà
7 - Fondo sociale: il decreto prevede l’innalzamento da poco più di 5 a 15 milioni di euro, a decorrere dal 2014, il relativo limite di spesa nell’ambito del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione.
8 - Contribuzione previdenziale: viene fissata al 35 % la riduzione della contribuzione previdenziale per i datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà con riduzione dell’orario di lavoro superiore al 20%.