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Dichiarazione dei Redditi 2014: le agevolazioni per i figli all’estero

venerdì 11 aprile 2014, di Simone Casavecchia

Il 31 Maggio 2014 è il termine ultimo per la presentazione della Dichiarazione dei Redditi relativi all’anno di imposta 2013, per questo molti contribuenti sono attualmente impegnati nel reperimento di tutta la documentazione utile per ottenere deduzioni sugli importi tassabili e detrazioni fiscali sulle tasse stesse. Per una corretta compilazione della Dichiarazione dei Redditi è, quindi opportuno tenere presenti anche le agevolazioni per i figli all’estero.

Differenza tra deduzioni e detrazioni fiscali
Le deduzioni sono le spese attraverso le quali il contribuente riduce il proprio reddito e, quindi, l’IRPEF, ovvero la tassa sul reddito delle persone fisiche. Si tratta di spese sostenute durante il 2013, che producono vengono decurtate dalla somma dei redditi ottenuti e, perciò, producono un risparmio che cresce proporzionalmente all’aliquota utilizzata (se l’aliquota è più elevata il risparmio sarà maggiore). Gli oneri detraibili sono, invece, le spese con le quali il contribuente riduce non il reddito, ma direttamente l’imposta, con un vantaggio fiscale che è sostanzialmente lo stesso per tutti, indipendentemente dal reddito dichiarato.

Deduzioni per l’adozione di minori stranieri
Le spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri sono deducibili nella misura del 50% ma devono essere certificate, nell’ammontare complessivo, dall’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione. L’albo degli enti autorizzati è stato approvato dalla Commissione per le Adozioni Internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è consultabile sul sito della Commissione per le adozioni internazionali.

Detrazioni per i figli a carico residenti all’estero
Si tratta delle detrazioni che un genitore residente in Italia e soggetto, quindi, al regime fiscale italiano, può ottenere per i figli (e il coniuge) residenti all’estero perché considerati comunque, dall’Agenzia delle Entrate come familiari a carico. In generale sono considerati a carico i familiari che nel corso dell’anno hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a € 2.840,51. Per gli altri familiari la detrazione spetta solo se convivono con il contribuente o se percepiscono da quest’ultimo un assegno alimentare non risultante da un provvedimento dell’autorità giudiziaria.

La documentazione necessaria
In base alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate 15/E del 5 Marzo 2008, gli extracomunitari devono possedere una specifica documentazione attestante lo status di familiare, che può essere rappresentata alternativamente da: documentazione originale rilasciata dall’autorità consolare del paese di origine, tradotta in lingua italiana e asseverata da parte del prefetto competente per territorio; documentazione con apposizione dell’apostille, per le persone provenienti da paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961; documentazione validamente formata dal Paese d’origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all’origine dal consolato italiano del Paese d’origine. La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello di prima presentazione della documentazione di cui sopra, deve essere accompagnata da un’altra dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata oppure da una nuova documentazione, nel caso in cui i dati certificati debbano essere aggiornati.

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