Nasce il regime forfetario destinato ai lavoratori autonomi esercenti attività d’impresa, arti o professioni. Tante le differenze rispetto al vecchio regime dei minimi. Conviene adottarlo? Quali sono i requisiti e che cos’è esattamente? Le risposte a tutte le vostre domande
La Legge di Stabilità 2014 introduce il nuovo regime forfetario, volto ad agevolare determinate categorie di contribuenti e a sopprimere e sostituire regimi precedenti.
Cerchiamo dunque di capire cos’è, come funziona, quali sono i requisiti d’accesso, ma soprattutto se conviene.
Regime forfetario:che cos’è?
Il regime forfetario è un «regime fiscale agevolato per autonomi», un regime dei minimi destinato ad agevolare i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in forma individuale di minori dimensioni.
Lo scopo è quello di sostituire, a partire dal 2015 gli attuali regimi agevolati esistenti, quali:
- regime fiscale di vantaggio,
- disciplina delle nuove iniziative produttive,
- regime contabile agevolato)
Ovviamente rimane intatta la salvaguardia delle attività intraprese sotto i regimi vigenti.
Esso prevede infatti ulteriori agevolazioni per i contribuenti che avviano una nuova attività (start up) e per gli esercenti attività d’impresa ai fini contributivi.
I soggetti che possiederanno i requisiti adeguati, non dovranno necessariamente
optare per l’ingresso nello stesso, ma avranno la facoltà di optare per l’applicazione dell’IVA e delle imposte sui redditi nei modi ordinari.
Regime forfetario: requisiti d’accesso
Potranno accedere al regime forfetario i contribuenti in possesso dei seguenti requisiti:
- ricavi conseguiti o i compensi percepiti ragguagliati ad anno non devono essere superiori a determinate soglie che variano a seconda del codice ATECO (15.000 euro per i professionisti, 40.000 euro per i commercianti al dettaglio e all’ingrosso, 20.000 euro per le altre attività residuali, ecc.)
- le spese per l’acquisizione di lavoro accessorio, dipendente e assimilato di ammontare complessivamente non devono superare i 5.000 euro lordi;
- le spese per beni strumentali non devono essere superiori a 20.000,00 euro, al lordo degli ammortamenti.
Nel limite dei 20.000 euro sono inclusi:
- i beni in leasing, che rilevano in base al costo sostenuto dal concedente;
- i beni in locazione e noleggio, che rilevano per il valore normale,
- i beni in comodato, che rilevano per il valore normale,
- il 50% dei beni ad uso promiscuo;
Sono al contrario esclusi dal limite dei 20.000 euro i beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e gli immobili, comunque acquisiti o utilizzati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione.
Per accedere a regime inoltre, in sede di inizio attività:
- il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- l’attività da esercitare non deve essere mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
- qualora si trattasse di una prosecuzione di un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non deve superiore ai limiti previsti per il regime forfetario.
Regime forfetario: Conviene?
Coloro che hanno già una partita IVA o hanno optato in passato per il regime dei nuovi minimi, dovranno comprendere se sarà più conveniente dal 2015 optare per il forfetario o aspettare la scadenza dei 5 anni o il compimento dei 35 anni di età. Ma non avranno scelta facile neanche coloro che devono ancora aprire una posizione e che hanno intenzione di farlo nel 2015.
Il reddito sul quale verrà applicata l’imposta si calcola in base all’applicazione di un coefficiente di redditività (calcolato in funzione del codice ATECO che contraddistingue ciascuna attività) ai ricavi e ai compensi percepiti.
Sull’imponibile vengono applicate inoltre:
- un’imposta sostitutiva di imposta sui redditi,
- addizionali regionali e comunali
- IRAP in misura pari al 15% o del 5% (ancora in via di definizione).
Infine, nel caso in cui si tratti di una nuova attività e se la persona fisica non ha mai esercitato nei tre anni precedenti attività artistica, professionale o d’impresa; o se l’attività risulta essere una prosecuzione di una attività svolta in precedenza da altri ma i ricavi non sono superiori ai limiti, il reddito imponibile, per i primi 3 anni, viene ridotto di un terzo.
Per fare un’esempio pratico nel caso in cui un professionista percepisca un compenso pari a 15 mila euro, con spese previdenziali superiori a 2.000 euro e spese per prestazioni di lavoro pari a 3.000 euro, verrà applicato un coefficiente di redditività del 78%. Le imposte da versare saranno dunque le seguenti:
- Compensi: 15.000 euro,
- Coefficiente: 78%,
- Reddito forfettizzato: 11.700 euro,
- Contributi: 2.000 euro,
- Reddito imponibile: 9.700 euro
Imposta 15%: 1.455 euro
Con il vecchio regime dei minimi invece:
- Compensi: 15.000 euro,
- Spese per lavoro: 3.000 euro,
- Contributi: 2.000 euro,
- Reddito imponibile: 10.000 euro,
- Imposta 5%: 500 euro.
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