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Credito d’imposta per la quotazione delle piccole e medie imprese: le procedure per ottenerlo

giovedì 19 aprile 2018, di Alessio Trappolini

Il decreto ministeriale che attua l’art. 1 c. 89 della legge di Bilancio 2018 è un provvedimento scritto dal Ministero dello sviluppo economico (Mise) e il Ministero dell’Economia e delle Finanza (Mef) per facilitare la quotazione delle piccole e medie imprese italiane in Borsa o su sistemi multilaterali di negoziazione in uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Come contemplato dai commi dal 89 al 92 della Legge di Bilancio 2018 con l’attuazione del decreto verrà introdotto un credito d’imposta sul 50% dei costi di consulenza sostenuti dalle PMI (acronimo di Piccole e Medie Imprese) nella fase che precede la quotazione su un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione. La norma prevede che il credito d’imposta venga concesso alle società che avviano l’iter di quotazione a decorrere dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2020.

Incentivi quotazione PMI: i dettagli del decreto sul credito d’imposta

Nel testo della Legge di Bilancio 2018 viene specificato che il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette e dell’Irap. Il credito d’imposta per le Pmi è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l’anno 2019 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. L’incentivo è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e in particolare dall’articolo 18 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alle PMI per servizi di consulenza.

Il decreto attuativo sul credito d’imposta prevede i seguenti dettagli

  • tipologie di costi ammissibili a credito di imposta: advisor finanziario, nomad, global coordinator, investor relations, legale, fiscale, revisione e comunicazione finanziaria;
  • ammesse a credito di imposta anche le spese di collocamento;
  • le spese possono consistere in un importo pattuito in misura fissa oppure parzialmente proporzionata al successo dell’operazione di quotazione;
  • attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
  • credito di imposta valido per tutte le tipologie di quotazione, con o senza aumento di capitale;
  • credito di imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione;
  • 500.000 euro il tetto massimo di credito di imposta per singola PMI;
  • 160 il numero minimo di società in IPO finanziabili nel triennio;
  • presentazione dell’istanza a partire dal 1° ottobre dell’anno della quotazione sino al 31 marzo dell’anno successivo.

Soggetti destinatari

Destinatarie del decreto sul credito d’imposta sono le piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, che operano nei settori economici rientranti dall’ambito di applicazione del Regolamento di esenzione (Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014) compreso quello della produzione primaria di prodotti agricoli. La definizione di PMI secondo l’Unione Europea prevede il rispetto dei seguenti parametri: dipendenti medi annui compresi tra 10 e 250; fatturato annuo compreso tra 2 e 50 milioni di euro o totale annuo di bilancio tra 2 e 43 milioni di euro. Nel calcolo dei parametri occorre valutare eventuali rapporti di controllo o collegamento societario.

Secondo il decreto ministeriale, il credito d’imposta si applicherà alle PMI che

  • sostengono costi di consulenza fino al 31 dicembre 2020 allo scopo di ottenere l’ammissione alla quotazione;
  • presentano domanda di ammissione alla quotazione successivamente al 1° gennaio 2018;
  • ottengono l’ammissione alla quotazione entro la data del 31 dicembre 2020.

Sono ammissibili al credito d’imposta i costi relativi alle seguenti attività di consulenza

  • attività sostenute in vista dell’inizio del processo di quotazione e ad esso finalizzate, quali, tra gli altri, l’implementazione e l’adeguamento del sistema di controllo di gestione, l’assistenza dell’impresa nella redazione del piano industriale, il supporto all’impresa in tutte le fasi del percorso funzionale alla quotazione nel mercato di riferimento;
  • attività fornite durante la fase di ammissione alla quotazione e finalizzate ad attestare l’idoneità della società all’ammissione medesima e alla successiva permanenza sul mercato;
  • attività necessarie per collocare presso gli investitori le azioni oggetto di quotazione;
  • attività finalizzate a supportare la società emittente nella revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettiche e nella conseguente preparazione di un report, ivi incluse quelle relative allo svolgimento della due diligence finanziaria;
  • attività di assistenza della società emittente nella redazione del documento di ammissione e del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati o per la produzione di ricerche così come definite nell’articolo 3, comma 1, numeri 34 e 35 del Regolamento (UE) n. 596/2014;
  • attività riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente inerenti alla procedura di quotazione quali, tra gli altri, le attività relative alla definizione dell’offerta, la disamina del prospetto informativo o documento di ammissione o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati, la due diligence legale o fiscale e gli aspetti legati al governo dell’impresa;
  • attività di comunicazione necessarie a offrire la massima visibilità della società, a divulgare l’investment case, tramite interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunità finanziaria.

Le spese possono consistere in un importo pattuito in misura fissa oppure parzialmente proporzionata al successo dell’operazione di quotazione. L’effettività del sostenimento dei costi e l’ammissibilità degli stessi ai sensi del presente decreto devono risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Periodo e ammontare di riconoscimento del credito d’imposta

Il credito d’imposta può essere riconosciuto, fino a un importo massimo di 500.000 euro, nella misura massima del 50% dei costi ammissibili complessivamente sostenuti a decorrere dal 1° gennaio 2018 fino alla data in cui si ottiene la quotazione e, comunque, entro il 31 dicembre 2020.

Procedura di concessione del credito d’imposta

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, le PMI inoltrano, in via telematica, nel periodo compreso tra il 1° ottobre dell’anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell’anno successivo, un’apposita istanza formulata secondo lo schema di cui all’allegato A del decreto. Indirizzo di posta elettronica certificata cui inviare l’istanza: [email protected]

L’istanza deve contenere:

  • gli elementi identificativi della PMI, ivi compreso il codice fiscale;
  • l’ammontare dei costi agevolabili complessivamente sostenuti a decorrere dal 1° gennaio 2018 per l’ammissione alla quotazione, nonché l’attestazione di cui all’articolo 4, comma 4;
  • la delibera di avvenuta ammissione alla quotazione adottata dal soggetto gestore del mercato regolamentato o del sistema multilaterale di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo;
  • l’ammontare del credito d’imposta richiesto;
  • la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con l’indicazione dei codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Entro i successivi trenta giorni dal termine ultimo previsto per l’invio delle istanze di cui al comma 1, la Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le PMI del Ministero, previa verifica dei requisiti previsti nonché della documentazione richiesta dal decreto, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate per ciascun anno e l’ammontare complessivo dei crediti richiesti, determina la percentuale massima del credito d’imposta e comunica alle PMI il riconoscimento ovvero il diniego dell’agevolazione e, nel primo caso, l’importo effettivamente spettante.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

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