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Cig e mobilità in deroga: limiti e novità 2014

martedì 15 luglio 2014, di Valentina Pennacchio

La cassa integrazione (Cig) in deroga è un ammortizzatore sociale che si qualifica come un intervento straordinario di sostegno al reddito, di cui beneficiano i lavoratori sospesi dall’attività lavorativa, in maniera temporanea, per motivi connessi alla crisi del mercato.

È, come spiega l’INPS,

"un intervento di integrazione salariale a sostegno di imprese o lavoratori non destinatari della normativa sulla cassa integrazione guadagni".

Proprio l’Ente previdenziale è intervenuto in questi giorni con il messaggio n. 5787 del 3 luglio 2014, riprendendo un comunicato del Ministero del lavoro che ha invitato Regioni e Province autonome a concedere per l’ anno in corso la Cig in deroga per periodi non superiori ad 8 mesi e l’indennità di mobilità non dovrà essere superiore, in totale, a 41 mesi (44 al Sud).

Ciò in virtù dell’entrata in vigore del Decreto (non ancora approvato) che stabilisce i nuovi criteri per il riconoscimento degli ammortizzatori sociali in deroga per il 2014.

Mobilità in deroga: limiti 2014

I limiti fissati dal suddetto Decreto sull’indennità di mobilità in deroga sono i seguenti:

  • per i lavoratori che, in corrispondenza della data di decorrenza del trattamento, abbiano beneficiato già di mobilità in deroga per almeno 3 anni, anche non continuativi, per un periodo temporale che, unitamente ai periodi già concessi per effetto di accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del decreto, non superi complessivamente 5 mesi nel 2014, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori 3 mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree del Mezzogiorno;
  • per i lavoratori che, in corrispondenza della data di decorrenza del trattamento, abbiano beneficiato di mobilità in deroga per un periodo inferiore a 3 anni, il trattamento può essere concesso per altri 7 mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori 3 mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree del Sud. Per questi lavoratori il periodo di fruizione totale non può comunque essere superiore al periodo massimo di 3 anni e 5 mesi, più ulteriori 3 mesi nel caso di lavoratori residenti nel Mezzogiorno.

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