Home > Altro > Archivio > Cassa integrazione straordinaria: requisiti per l’approvazione
Cassa integrazione straordinaria: requisiti per l’approvazione
giovedì 11 febbraio 2016, di
Le imprese che vogliono fare richiesta della cassa integrazione guadagni straordinaria per il 2016 dovranno seguire i requisiti ministeriali contenuti nel Decreto ministeriale 13 gennaio 2016, n. 94033, approvato dalla Corte dei Conti pochi giorni fa.
La cassa integrazione guadagni è uno dei principali ammortizzatori sociali e consiste nel versamento da parte dell’INPS di una quota di denaro in favore di quei lavoratori a cui il datore di lavoro ha ridotto lo stipendio in seguito a un riduzione dell’attività lavorativa dovuta a molteplici cause.
La cassa integrazione guadagni si suddivide in tre tipologie a seconda dei casi: ordinaria, straordinaria e in deroga. Dal 1° maggio 2015 con l’entrata in vigore del Jobs Act sono state apportate modifiche alla normativa in merito agli ammortizzatori sociali.
Qui di seguito riportiamo quali sono i requisiti per richiedere la cassa integrazione guadagni straordinaria per il 2016.
Cassa integrazione guadagni straordinaria: i requisiti ministeriali
Per poter richiedere e ottenere la cassa integrazione guadagni straordinaria 2016 l’impresa deve rispettare i seguenti requisiti:
- è necessario presentare un programma di interventi volti a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale, commerciale o produttiva. Tale programma deve essere predisposto anche nel caso di ridefinizione dell’assetto societario e del capitale sociale, o della ricomposizione dell’assetto dell’impresa e della sua articolazione produttiva;
- nel programma di interventi sono inclusi tutti quegli investimenti legati all’installazione di impianti fissi e attrezzature direttamente impegnate nel processo produttivo e può inoltre prevedere attività di formazione e riqualificazione professionale volte al recupero e alla valorizzazione delle risorse interne;
- il valore medio annuo degli investimenti previsti nel programma - relativo alle unità aziendali interessate all’intervento, inclusi eventuali investimenti per la formazione e riqualificazione professionale di cui sopra, comprensivi sia dei contributi pubblici nazionali sia dei fondi UE - deve essere superiore al valore medio annuo degli investimenti, della stessa tipologia, operati nel biennio precedente;
- le sospensioni dal lavoro devono essere motivatamente ricollegabili, nell’entità e nei tempi, al processo di riorganizzazione da realizzare;
- le sospensioni decorrenti dal 24 settembre 2017 possono essere autorizzate soltanto nel limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva, nell’arco di tempo del programma autorizzato;
- il programma deve indicare quando i lavoratori interessati alle sospensioni o riduzioni di orario (nella misura minima del 70%) prevedono di recuperare la loro posizione occupazionale; il recupero della posizione occupazionale deve essere inteso come, oltre al rientro in azienda dei lavoratori sospesi, il riassorbimento degli stessi all’interno di altre unità produttive della medesima impresa o di altre imprese, nonché iniziative volte alla gestione non traumatica dei lavoratori medesimi. Per gli eventuali esuberi strutturali residui devono essere dettagliatamente precisate le modalità di gestione;
- g) il programma deve esplicitamente indicare le modalità di copertura finanziaria degli investimenti programmati.
Cassa integrazione guadagni straordinaria: le altre condizioni
Si può fare richiesta della cassa integrazione guadagni per operai, impiegati e quadri del settore industriale, il diritto si estende anche a imprese di ristorazione e pulizia con più di 15 dipendenti e agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti.
La cassa integrazione guadagni straordinaria si richiede in periodi di riorganizzazione e conversione ed è prevista anche per crisi e procedure concorsuali.
La domanda va inoltrata entro 25 giorni dall’ultima busta paga e i moduli sono reperibili direttamente sul sito dell’INPS.
Il periodo di cassa integrazione straordinaria può variare dai 12 ai 18 mesi con possibilità di proroga.