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Gli avvocati non devono pagare la Gestione Separata Inps

lunedì 11 giugno 2018, di Maria Stella Rombolà

Gli avvocati devono o no pagare la Gestione Separata Inps? La questione è molto spinosa e ultimamente si è posta davanti ai giudici del lavoro: si tratta di stabilire la fondatezza delle pretese contributive dell’Inps relative ad attività professionali per le quali i professionisti abbiano conseguito redditi assoggettati al solo obbligo di versamento del contributo integrativo alla propria cassa di riferimento, con esclusione dell’obbligo di versamento del contributo soggettivo.

Questa possibilità è determinata da alcune situazioni di fatto previste e disciplinate da diversi ordinamenti previdenziali dei liberi professionisti tra cui troviamo gli avvocati.

Secondo l’Inps in tutte i casi in cui a fronte di un reddito derivante da attività professionale il professionista non abbia versato il contributo soggettivo all’ente di previdenza di categoria, la contribuzione risulterebbe dovuta alla sua Gestione Separata ai sensi dell’art. 2 comma 26 della legge 8 agosto 1995 n. 335.

La Corte di Appello di Palermo è arrivata ad emettere una sentenza che ribalterebbe la questione per come è stata trattata fin qui.

La gestione separata Inps

La prima cosa da chiedersi è cosa sia la Gestione Separata Inps e in quali casi si applichi; tale gestione è stata introdotta dalla Legge 335 del 1995 al fine di assicurare una tutela previdenziale a categorie di lavoratori che non l’avevano.

Si tratta quindi di un fondo pensionistico che raccoglie i contributi previdenziali dei professionisti che non hanno una cassa previdenziale di riferimento, dei lavoratori autonomi, dei lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, degli incaricati alla vendita a domicilio e dei lavoratori autonomi occasionali.

Per conoscere il valore delle aliquote contributive e le relative categorie a cui si applica rimandiamo al nostro articolo sul tema.

Operazione Poseidone

Tramite la cosiddetta Operazione Poseidone avviata nel 2009 l’Inps sta cercando di accertare e riscuotere eventuali debiti contributivi vantati nei confronti di alcune categorie di soggetti.

Il merito della questione risiede nell’illegittimità dell’iscrizione e della relativa contribuzione alla Gestione Separata Inps per gli avvocati che hanno svolto attività il cui esercizio era subordinato all’iscrizione all’albo professionale ma non anche alla Cassa Forense e che quindi hanno versato solo alla Cassa il contributo integrativo.

Secondo il parere dell’Inps, il fatto di versare all’ente di previdenza di categoria contributi integrativi o contributi di solidarietà non correlati alla futura percezione di un trattamento pensionistico non contrasta con l’obbligo di versare la contribuzione alla gestione separata.

La sentenza

La sezione Lavoro della Corte d’appello di Palermo ha però ribaltato le pronunce in primo grado sull’argomento e ha ribadito che gli avvocati non sono tenuti a pagare la gestione separata all’Inps.

L’Organismo Congressuale Forense potrà ritenersi soddisfatto di questo pronunciamento che spiega in una nota:

Si tratta di un importante passo in quella battaglia che da mesi stiamo portando avanti per bloccare l’operazione Poseidone che rischia di mettere definitivamente in ginocchio migliaia di giovani colleghi, già in grosse difficoltà”.

Nelle scorse settimane il coordinamento si era già espresso a riguardo sollecitando l’Inps a sospendere ogni azione esecutiva dell’Operazione Poseidone perché ritenuta illegittima e causa di un grosso danno ai giovani professionisti tra i 30 e 40 anni con un reddito inferiore ai 5.000 euro che sono stati già costretti a cancellarsi dai rispettivi albi.

Il coordinamento ha anche aggiunto: “adesso, anche alla luce di questa pronuncia, auspichiamo che il neo ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede che, tra l’altro è un avvocato e ben conosce la vicenda, intervenga nella direzione da noi auspicata”.

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