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Cedolare secca affitti 2017: secondo acconto in scadenza
giovedì 23 novembre 2017, di
Il prossimo 30 novembre 2017 è la data di scadenza del secondo acconto relativo alla cedolare secca sugli affitti.
Si tratta del secondo appuntamento con questo adempimento, dopo il saldo 2016 ed il primo acconto 2017 scaduti nel corso dello scorso mese di luglio (per i contribuenti che non hanno ricorso alla rateazione ovviamente).
Il calcolo del secondo acconto della cedolare secca sugli affitti 2017 segue le stesse regole relative all’Irpef. La differenza sostanziale sta nel riferimento da utilizzare rispetto alla dichiarazione dei redditi. Nel caso della cedolare secca, infatti, occorre fare riferimento al rigo RB11 campo 3.
Secondo acconto cedolare secca, scadenza 30 novembre 2017: quando è dovuta?
Il secondo acconto relativo alla cedolare secca 2017 è dovuto quando il rigo RB11 campo 3 “Totale imposta cedolare secca” supera 51,65 euro.
In questo caso l’acconto è pari al 95 per cento dell’importo considerato.
Qualora il rigo RB11 evidenziasse un importo inferiore ad euro 51,65, allora non sarebbe dovuto alcun acconto di imposta.
Nel caso in cui l’acconto fosse dovuto, il relativo versamento deve essere eseguito secondo i seguenti termini di scadenza:
- unica soluzione entro il 30 novembre 2017 qualora l’importo dovuto sia inferiore ad euro 257,52;
- due rate qualora l’importo dovuto fosse superiore ad euro 257,52. In questo caso i versamenti andrebbero suddivisi come segue:
- prima rata di acconto entro il 30 giugno 2017 nella misura del 40% del dovuto;
- seconda rata di acconto entro il 30 novembre 2017 nella misura del 60%.
Secondo acconto cedolare secca 2017 in scadenza il prossimo 30 novembre: codice tributo modello F24
Il versamento del secondo acconto sulla cedolare secca 2017 deve essere eseguito utilizzando il codice tributo 1841, compilando la sezione Erario del modello F24.
Cedolare secca affitti sempre esente da registro e bollo
Si ricorda che il regime della cedolare secca sugli affitti 2017 è totalmente esente da imposta di bollo ed imposta di registro. Le imposte sul reddito derivante dagli affitti devono invece essere versate nelle modalità e nei tempi previsti per l’Irpef, ovvero acconto e saldo, eccetto per il primo anno in cui l’acconto non è dovuto in quanto manca la base imponibile di riferimento, ovvero l’imposta sostitutiva dovuta per l’anno precedente.